DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 54 
                         Vigilanza ispettiva 
 
  1. La Banca d'Italia puo' effettuare ispezioni presso le banche e i
soggetti ai quali  esse  abbiano  esternalizzato  funzioni  aziendali
((...)) e richiedere l'esibizione di documenti e gli atti che ritenga
necessari. 
  2. La Banca d'Italia puo' richiedere alle autorita'  competenti  di
uno Stato ((dell'Unione europea)) che  esse  effettuino  accertamenti
presso succursali di banche  italiane  stabilite  nel  territorio  di
detto Stato ovvero concordare altre modalita' delle verifiche. 
  3. Le autorita' competenti di uno  Stato  ((dell'Unione  europea)),
dopo aver informato la Banca  d'Italia,  possono  ispezionare,  anche
tramite persone da  esse  incaricate,  le  succursali  stabilite  nel
territorio della Repubblica di banche dalle stesse autorizzate. Se le
autorita'  competenti  di  uno  Stato  ((dell'Unione   europea))   lo
richiedono,  la  Banca  d'Italia  puo'  procedere  direttamente  agli
accertamenti ovvero concordare altre modalita' delle verifiche. 
  4. A condizione di reciprocita', la Banca d'Italia puo'  concordare
con  le  autorita'  competenti  degli  Stati  terzi   modalita'   per
l'ispezione  di  succursali  di  banche  insediate   nei   rispettivi
territori. 
  5. La Banca d'Italia da' notizia alla  CONSOB  delle  comunicazioni
ricevute ai sensi del comma 3.