DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 22-2-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 46 
        Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi 
 
  1. La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte
di banche alle imprese puo' essere garantita da  privilegio  speciale
su beni mobili, comunque destinati  all'esercizio  dell'impresa,  non
iscritti nei pubblici registri. Il privilegio puo' avere a oggetto: 
a)  impianti  e  opere  esistenti  e  futuri,  concessioni   e   beni
strumentali; 
b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte,  prodotti
finiti, frutti, bestiame e merci; 
c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; 
d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei  beni  indicati
nelle lettere procedenti. 
  ((1-bis. Il privilegio previsto dal presente articolo  puo'  essere
costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari  emessi
da societa' ai sensi degli articoli 2410 e seguenti o 2483 del codice
civile,  la  cui  sottoscrizione  e  circolazione  e'   riservata   a
investitori  qualificati  ai  sensi  dell'articolo  100  del  decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.)) 
  2. Il privilegio, a  pena  di  nullita',  deve  risultare  da  atto
scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti  i  beni  e  i
crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice
((o, nel caso di obbligazioni o titoli di  cui  al  comma  1-bis,  il
sottoscrittore o i sottoscrittori di  tali  obbligazioni  o  un  loro
rappresentante)), il debitore  e  il  soggetto  che  ha  concesso  il
privilegio, l'ammontare e le condizioni del  finanziamento  ((o,  nel
caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi  di
cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'articolo 2414 del codice civile  o
di cui all'articolo 2483, comma 3, del  codice  civile))  nonche'  la
somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto. 
  3. L'opponibilita' a terzi del privilegio sui beni  e'  subordinata
alla trascrizione, nel registro indicato nell'articolo 1524,  secondo
comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio  risulta.
La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo
ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli  del  luogo  ove  ha
sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio. 
  4. Il privilegio previsto dal  presente  articolo  si  colloca  nel
grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e  non
pregiudica gli altri titoli di prelazione  di  pari  grado  con  data
certa anteriore a quella della trascrizione. 
  5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153 del codice civile,
il privilegio puo' essere esercitato anche nei  confronti  dei  terzi
che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso
dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi  in  cui  non
sia possibile far  valere  il  privilegio  nei  confronti  del  terzo
acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo. 
  6. Gli onorari notarili sono ridotti alla meta'.