DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19 
                           Autorizzazioni 
 
  ((1. Sono soggette ad autorizzazione preventiva: 
    a)  l'acquisizione  a  qualsiasi   titolo   in   una   banca   di
partecipazioni  che  comportano  la  possibilita'  di  esercitare  il
controllo  o  un'influenza  notevole  sulla  banca   stessa   o   che
attribuiscono una quota dei diritti di voto  o  del  capitale  almeno
pari al 10  per  cento,  tenuto  conto  delle  azioni  o  quote  gia'
possedute; 
    b) le variazioni delle partecipazioni quando la quota dei diritti
di voto o del capitale raggiunge o supera il 20  per  cento,  30  per
cento o 50 per cento e, in ogni caso, quando le variazioni comportano
il controllo della banca stessa; 
    c) l'acquisizione in una societa' che detiene  le  partecipazioni
indicate alla lettera a): 
      1) del controllo; 
      2) di una quota dei diritti di voto o del capitale, quando, per
effetto  dell'acquisizione,  e'  integrato  uno  dei  casi   indicati
nell'articolo 22, comma 1, lettera b); 
    d) l'acquisizione a qualsiasi titolo, in assenza di  acquisti  di
partecipazioni, anche per il tramite di un contratto con la  banca  o
di una clausola del  suo  statuto,  del  controllo  o  dell'influenza
notevole sulla banca, o di una  quota  dei  diritti  di  voto  o  del
capitale almeno pari al 10 per cento, 20 per cento, 30 per cento o 50
per cento, tenuto conto delle azioni o quote gia' possedute.)) 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 182)). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 182)). 
  4. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 NOVEMBRE 2016, N. 223. 
  5. L'autorizzazione e' rilasciata  dalla  BCE,  su  proposta  della
Banca d'Italia. La proposta e' formulata quando ricorrono  condizioni
atte a garantire una gestione sana e prudente della banca,  valutando
la qualita' del potenziale acquirente e la solidita' finanziaria  del
progetto di acquisizione in base ai seguenti criteri: la  reputazione
del   potenziale    acquirente    ai    sensi    dell'articolo    25;
((l'onorabilita', la correttezza, la professionalita'  e  competenza,
ai  sensi  dell'articolo  26,  comma  3,  di  coloro  che,  in  esito
all'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione
nella banca;)) la solidita' finanziaria del potenziale acquirente; la
capacita' della banca di rispettare a  seguito  dell'acquisizione  le
disposizioni che ne regolano l'attivita'; l'idoneita' della struttura
del  gruppo  del  potenziale  acquirente  a  consentire   l'esercizio
efficace della vigilanza; la mancanza  di  un  fondato  sospetto  che
l'acquisizione  sia  connessa  ad  operazioni  di  riciclaggio  o  di
finanziamento del terrorismo. L'autorizzazione puo' essere sospesa  o
revocata  se  vengono  meno  o  si  modificano  i  presupposti  e  le
condizioni per il suo rilascio. 
  5-bis.   La   Banca   d'Italia   propone   alla   BCE   di   negare
l'autorizzazione all'acquisizione della partecipazione  quando  dalla
verifica delle condizioni indicate nel comma 5 non risulti  garantita
la sana e prudente gestione della banca. 
  5-ter. Quando l'acquisizione viene effettuata  nell'ambito  di  una
risoluzione ai sensi del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.
180, i provvedimenti previsti dai commi 1, 2, 3  e  5  sono  adottati
dalla Banca d'Italia. 
  6. IL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA. 
  7. IL D.LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 21 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA. 
  8. La Banca d'Italia da' notizia al Ministro dell'economia e  delle
finanze, Presidente del CICR, delle domande di autorizzazione di  cui
((al comma 1)). 
  8-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 182)). 
  ((9. La Banca d'Italia adotta disposizioni attuative  del  presente
Capo, individuando, tra  l'altro:  i  soggetti  tenuti  a  richiedere
l'autorizzazione quando  i  diritti  derivanti  dalle  partecipazioni
indicate nel presente articolo  spettano  o  sono  attribuiti  ad  un
soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse; i  criteri
di calcolo dei diritti di voto rilevanti  ai  fini  dell'applicazione
delle soglie previste nel presente articolo, ivi inclusi  i  casi  in
cui i diritti di voto non sono computati; i casi di cui  all'articolo
22, comma 1, lettera b); i criteri per l'individuazione dei  casi  di
influenza notevole e di acquisizione involontaria; le modalita'  e  i
termini del procedimento di valutazione  dell'acquisizione  ai  sensi
dei commi 5, 5-bis e 5-ter.))