DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-5-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 16 
                    Libera prestazione di servizi 
 
  1. Le banche italiane possono esercitare le  attivita'  ammesse  al
mutuo  riconoscimento  in  uno  Stato  comunitario  senza  stabilirvi
succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel
rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia. 
  2. Le banche italiane possono operare  in  uno  Stato  terzo  senza
stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
  3. Le banche comunitarie possono esercitare le  attivita'  previste
dal  comma  1  nel  territorio  della  Repubblica  senza   stabilirvi
succursali  dopo  che  la  Banca   d'Italia   sia   stata   informata
dall'autorita' competente dello Stato di appartenenza. 
  4. Le banche  extracomunitarie  possono  operare  in  Italia  senza
stabilirvi succursali previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia.
((L'autorizzazione e' rilasciata tenendo anche conto della condizione
di  reciprocita'.))  Allo  svolgimento  di  servizi  o  attivita'  di
investimento, con o senza servizi accessori,  si  applica  l'articolo
29-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto  l'esercizio  di
attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle
comunicazioni ricevute ai sensi  del  comma  3  e  della  prestazione
all'estero di servizi da parte di banche italiane.