DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-12-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 15 
                             Succursali 
 
  ((01.  Le  banche  italiane  possono   stabilire   succursali   nel
territorio  della  Repubblica  e  degli  altri  Stati  comunitari  in
conformita' delle procedure previste dalle disposizioni del  MVU.  Le
banche degli altri Stati comunitari possono stabilire succursali  nel
territorio della Repubblica in conformita' delle  procedure  previste
dalle disposizioni del MVU e, per le banche  degli  Stati  comunitari
non partecipanti al MVU, del comma 3.)) 
  ((1. Fermo restando quanto previsto dal comma 01, la Banca d'Italia
puo' vietare lo stabilimento di una nuova succursale di  un  soggetto
italiano meno  significativo  per  motivi  attinenti  all'adeguatezza
delle  strutture  organizzative  o  della   situazione   finanziaria,
economica e patrimoniale del soggetto.)) 
  2. Le banche italiane possono stabilire  succursali  in  uno  Stato
terzo previa autorizzazione della Banca d'Italia. 
  3. ((Per le banche degli Stati comunitari non partecipanti  al  MVU
che intendono stabilire succursali nel territorio  della  Repubblica,
il primo insediamento e' preceduto da una  comunicazione  alla  Banca
d'Italia  da  parte  dell'autorita'   competente   dello   Stato   di
appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi due mesi dalla
comunicazione.))  Il  primo  insediamento   e'   preceduto   da   una
comunicazione alla Banca d'Italia da parte dell'autorita'  competente
dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attivita' decorsi
due  mesi  dalla  comunicazione.  La  Banca  d'Italia  e  la  CONSOB,
nell'ambito delle  rispettive  competenze,  indicano,  se  del  caso,
all'autorita' competente dello Stato comunitario  ((non  partecipante
al MVU)) e alla  banca  le  condizioni  alle  quali,  per  motivi  di
interesse generale, e' subordinato l'esercizio  dell'attivita'  della
succursale. 
  4. Le banche extracomunitarie gia' operanti  nel  territorio  della
Repubblica con una succursale possono stabilire altre succursali pre-
via autorizzazione della Banca d'Italia. 
  5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto  l'esercizio  di
attivita' di intermediazione mobiliare, da' notizia alla CONSOB delle
comunicazioni ricevute ai sensi ((dei commi 01 e 3)) e  dell'apertura
di succursali all'estero da parte di banche italiane.