DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 144 
         Altre sanzioni amministrative alle societa' o enti 
 
  1. Nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari  delle
societa'   di   partecipazione   finanziaria,   delle   societa'   di
partecipazione finanziaria mista, delle rispettive capogruppo  e  dei
soggetti ai quali sono  state  esternalizzate  funzioni  aziendali  ,
nonche' di quelli incaricati della revisione  legale  dei  conti,  si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 fino  al
10 per cento  del  fatturato  e,  nei  confronti  degli  istituti  di
pagamento e degli istituti di moneta elettronica e  dei  soggetti  ai
quali sono  state  esternalizzate  funzioni  aziendali  essenziali  o
importanti, nonche' di quelli incaricati della revisione  legale  dei
conti, fino al massimale di euro 5 milioni  ovvero  fino  al  10  per
cento del fatturato, quando  tale  importo  e'  superiore  a  euro  5
milioni e  il  fatturato  e'  disponibile  e  determinabile,  per  le
seguenti violazioni: (78) (97) 
    a) inosservanza degli articoli 18, comma 4, 26, 28, comma  2-ter,
34, comma 2, 35, 49, 51, 52, 52-bis,  53,  53-bis,  53-ter,  54,  55,
60-bis, commi 1 e 4, 61, 64, commi 2 e 4, 66, 67, 67-ter,  68,  69.1,
69.2, 69.3, commi 2  e  8,  69-quater,  69-quinquies,  ((69-sexies,))
69-octies,     69-novies,      69-sexiesdecies,      69-noviesdecies,
69-viciessemel, 108, 109, comma 3, 110 in relazione agli articoli 26,
52, 61, comma 5, 64, commi 2 e 4,  114-quinquies.1,  114-quinquies.2,
114-quinquies.3, in relazione agli  articoli  26  e  52,  114-octies,
114-undecies in relazione  agli  articoli  26  e  52,  114-duodecies,
114-terdecies, 114-quaterdecies, 114-octiesdecies, 129, comma 1, 145,
comma 3, 146, comma 2, 147, o delle relative disposizioni generali  o
particolari impartite dalle autorita' creditizie; (97) ((98)) 
    b) inosservanza  degli  articoli  116,  123,  124,  126-quater  e
126-novies,  comma  3  126-undecies,  commi  3  e  4,  126-duodecies,
126-quaterdecies, comma 1, 126-septiesdecies, comma 1,  e  126-vicies
quinquies, o  delle  relative  disposizioni  generali  o  particolari
impartite dalle autorita' creditizie; 
    c) inosservanza degli articoli 117, commi 1, 2  e  4,  118,  119,
120, 120-quater, 125, commi 2, 3 e 4, 125-bis, commi 1,  2,  3  e  4,
125-octies, commi 2 e 3, 126,  126-quinquies,  comma  2,  126-sexies,
126-septies 126-quinquiesdecies, 126-octiesdecies,  126-noviesdecies,
comma 1, 126-vicies, 126-vicies semel, 126-vicies ter, 127, comma  01
e 128-decies, comma 2 e comma 2-bis, o  delle  relative  disposizioni
generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie; (78) 
    d) inserimento nei contratti di  clausole  nulle  o  applicazione
alla clientela di oneri non consentiti, in  violazione  dell'articolo
40-bis o del titolo VI, ovvero offerta  di  contratti  in  violazione
dell'articolo 117, comma 8; 
    e) inserimento nei contratti  di  clausole  aventi  l'effetto  di
imporre al debitore  oneri  superiori  a  quelli  consentiti  per  il
recesso o il rimborso anticipato ovvero  ostacolo  all'esercizio  del
diritto di recesso da parte del cliente, ivi compresa l'omissione del
rimborso delle somme allo stesso dovute per effetto del recesso. 
    e-bis) inosservanza, da parte delle banche e  degli  intermediari
finanziari  iscritti  nell'albo  previsto  dall'articolo  106,  degli
articoli   120-octies,   120-novies,   120-undecies,   120-duodecies,
120-terdecies, 120-quaterdecies, 120-septiesdecies, 120-octiesdecies,
120-noviesdecies. (70) 
  1-bis. La stessa sanzione di cui  al  comma  1  si  applica  a  una
societa'  di  partecipazione  finanziaria  o  a   una   societa'   di
partecipazione  finanziaria  mista  che,   nonostante   l'ottenimento
dell'esenzione prevista dall'articolo 60-bis, comma 3,  o  la  revoca
dell'autorizzazione disposta ai sensi dell'articolo 60-bis, comma  5,
eserciti il ruolo di capogruppo ai sensi dell'articolo 61,  comma  1.
(97) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 
  2-bis. Si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
duemilacinquecentottanta  a  euro  centoventinovemilacentodieci,  nei
confronti delle banche e degli intermediari  finanziari  in  caso  di
violazione delle disposizioni previste dagli articoli 4, paragrafo 1,
comma 1, e 5-bis del regolamento (CE)  n.  1060/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie
di rating del credito, e delle relative disposizioni attuative. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 
  3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 
  4. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica: 
    a) per l'inosservanza delle norme  contenute  nell'articolo  128,
comma 1, ovvero nei casi di ostacolo all'esercizio delle funzioni  di
controllo previste dal medesimo articolo 128, di mancata adesione  ai
sistemi di risoluzione  stragiudiziale  delle  controversie  previsti
dall'articolo  128-bis,  nonche'  di   inottemperanza   alle   misure
inibitorie adottate  dalla  Banca  d'Italia  ai  sensi  dell'articolo
128-ter; 
    b) nel caso di frazionamento artificioso di un unico contratto di
credito al consumo in una pluralita' di contratti  dei  quali  almeno
uno sia di importo inferiore al limite inferiore  previsto  ai  sensi
dell'articolo 122, comma 1, lettera a); 
    c) nel caso di mancata partecipazione ai siti  web  di  confronto
previsti dall'articolo 126-terdecies, ovvero di mancata  trasmissione
agli stessi siti web dei dati  necessari  per  il  confronto  tra  le
offerte. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2015, N. 72. 
  5-bis.  Nel  caso  in  cui  l'intermediario  mandante  rilevi   nel
comportamento dell'agente  in  attivita'  finanziaria  le  violazioni
previste dai commi 1,  lettere  b),  c),  d),  e)  ed  e-bis),  e  4,
l'inosservanza degli obblighi  previsti  dall'articolo  120-decies  o
dall'articolo 125-novies o la  violazione  dell'articolo  128-decies,
comma  1,  ultimo  periodo,  adotta  immediate  misure  correttive  e
trasmette la documentazione  relativa  alle  violazioni  riscontrate,
anche  ai   fini   dell'applicazione   dell'articolo   128-duodecies,
all'Organismo di cui all'articolo 128-undecies. (70) 
  6.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  13  AGOSTO  2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. 
  7.  COMMA  ABROGATO  DAL  D.LGS.  13  AGOSTO  2010,  N.  141,  COME
MODIFICATO DAL D.LGS. 19 SETTEMBRE 2012, N. 169. 
  8. Le sanzioni previste dai commi 1, lettere  b),  c),  d),  e)  ed
e-bis), e 4 si applicano quando  le  infrazioni  rivestono  carattere
rilevante, secondo i  criteri  definiti  dalla  Banca  d'Italia,  con
provvedimento di  carattere  generale,  tenuto  conto  dell'incidenza
delle condotte sulla complessiva  organizzazione  e  sui  profili  di
rischio aziendali. (70) 
  9. Se il  vantaggio  ottenuto  dall'autore  della  violazione  come
conseguenza  della  violazione  stessa  e'  superiore  ai   massimali
indicati nel presente articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie
di  cui  al  presente  articolo   sono   elevate   fino   al   doppio
dell'ammontare del vantaggio ottenuto,  purche'  tale  ammontare  sia
determinabile. 
                                                                 (38) 
 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (70) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2016, n. 72, ha disposto (con l'art.  3,  comma
1) che "Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le disposizioni del
presente decreto si applicano a partire  dal  1°  luglio  2016  e  ai
contratti di credito sottoscritti successivamente  a  tale  data.  Ai
contratti sottoscritti  anteriormente  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti nel giorno di entrata  in  vigore  del  presente
decreto legislativo". 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma
2) che "Le modifiche apportate dal presente decreto all'articolo  144
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,[...] si  applicano
alle violazioni commesse a partire dal 13 gennaio 2018, salvo  quanto
previsto dal comma 6. Alle violazioni commesse prima di  questa  data
continuano ad  applicarsi  le  norme  del  titolo  VIII  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 [...] vigenti prima della  data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo". 
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AGGIORNAMENTO (97) 
  Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 182 ha disposto (con l'art. 3,  comma
10) che "Le modifiche apportate dal presente decreto al  Titolo  VIII
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano  alle
violazioni commesse a partire dalla data indicata all'articolo 6  del
presente decreto, salvo che  per  le  violazioni  delle  disposizioni
richiamate nei commi 1,  2,  3,  4  e  6,  alle  quali  le  modifiche
apportate dal presente decreto al Titolo VIII del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, si  applicano  a  partire  dalla  data  di
entrata in vigore della disciplina attuativa richiamata nei commi  1,
2, 3, 4 e 6. Alle violazioni commesse prima di tali  date  continuano
ad applicarsi le disposizioni del titolo VIII del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, in vigore il giorno precedente  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (98) 
  Il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 193, ha disposto (con l'art. 8, comma
4) che "Le modifiche apportate dal presente decreto  al  titolo  VIII
del decreto legislativo n. 385  del  1993  [...]  si  applicano  alle
violazioni commesse a partire dalla data di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto.  Alle  violazioni  commesse  prima  di  tale  data
continuano ad applicarsi le disposizioni del titolo VIII del  decreto
legislativo n. 385 del 1993, [...] in  vigore  il  giorno  precedente
alla data di entrata in vigore del presente decreto".