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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2025)
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Testo in vigore dal:  14-8-2024
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Art. 128

Controlli
1. Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la Banca d'Italia può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche, gli istituti di moneta elettronica,
((gli istituti di pagamento, gli intermediari finanziari e i gestori di crediti in sofferenza))
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 114-quinquies.2, commi 6-bis e 6-ter, e 114-undecies, comma 2-bis.
((112))
((1-bis. Il comma 1 si applica anche ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni di tutela del debitore ceduto previste dal titolo V, capo II, e delle relative disposizioni attuative.))
((112))
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 218.
3. Con riguardo ai soggetti individuati ai sensi dell'articolo 115, comma 2, il CICR indica le autorità competenti a effettuare i controlli previsti dal comma 1 e a irrogare le sanzioni previste dall'articolo 144, commi 1, lettere b), c), d), e),
(( , e-bis) ed e-ter) ))
, e 4.
((112))

(38)

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AGGIORNAMENTO (38)

Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Le disposizioni contenute nel titolo II del presente decreto entrano in vigore il centoventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni che a tale data risultano adottate dalle Autorità creditizie in base a norme modificate o sostituite dal titolo II rimangono in vigore in quanto compatibili".
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AGGIORNAMENTO (112)

Il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che le presenti modifiche si applicano a partire dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione della Banca d'Italia di cui al comma 1 e con riferimento alle operazioni di acquisto di crediti in sofferenza effettuate a partire da tale data.
Le disposizioni del presente decreto che modificano il titolo VI, capi I-bis e II, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applicano ai contratti di credito immobiliare ai consumatori e di credito ai consumatori stipulati a partire dalla medesima data.