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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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Testo in vigore dal:  11-1-2024
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Art. 126-quinquies

(Contratto quadro)
1. Ai contratti quadro si applica l'articolo 117, commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7
((, e l'articolo 118-bis, commi 2, 3 e 4))
. Il potere previsto dall'articolo 117, comma 2, è esercitato dalla Banca d'Italia.
2. In qualsiasi momento del rapporto, l'utilizzatore di servizi di pagamento che ha concluso un contratto quadro può richiedere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni relative al contratto quadro previste ai sensi dell'articolo 126-quater, comma 1, lettera a), su supporto cartaceo o su altro supporto durevole.