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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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Testo in vigore dal:  13-1-2018
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Art. 114-sexdecies

(Deroghe)

1. La Banca d'Italia può esentare i soggetti iscritti nell'albo degli istituti di pagamento dall'applicazione
((, in tutto o in parte,))
di alcune delle disposizioni previste dal presente titolo, quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la media mensile, calcolata sui precedenti dodici mesi, dell'importo complessivo delle operazioni di pagamento eseguite dal soggetto interessato, compreso qualsiasi agente di cui è responsabile, non superi i 3 milioni di euro; la Banca d'Italia valuta tale condizione in base al piano aziendale prodotto dal soggetto interessato;
b) nessuna delle persone fisiche responsabili della gestione o del funzionamento dell'impresa abbia subito condanne per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o altri reati finanziari.
2. La Banca d'Italia stabilisce quali tra i servizi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2,
((lettera h-septies.1), numeri da 1) a 6) ))
, possono essere prestati dai soggetti di cui al comma 1.
3. Ai soggetti esentati ai sensi del comma 1 non si applica l'articolo 114-decies.
4. La Banca d'Italia stabilisce le procedure che i soggetti di cui al comma 1 devono seguire per comunicare ogni variazione delle condizioni di cui al commi 1, 2 e 3.
((78))
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AGGIORNAMENTO (78)

Il D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Gli istituti di cui agli articoli 114-quinquies.4 e 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 autorizzati a operare alla data del 13 gennaio 2018 possono continuare a esercitare le attività cui si riferisce l'autorizzazione fino al 13 gennaio 2019. Gli istituti di cui al periodo precedente sono autorizzati a esercitare le stesse attività dopo il 13 gennaio 2019 a condizione che rispettino i requisiti previsti ai sensi degli articoli 114-quinquies e 114-novies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e che trasmettano la documentazione attestante il rispetto dei requisiti stessi alla Banca d'Italia entro il 13 ottobre 2018. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui al periodo precedente, la Banca d'Italia, entro il 13 gennaio 2019, avvia un procedimento di revoca dell'autorizzazione o richiede l'adozione di misure correttive necessarie a garantire il rispetto dei requisiti stessi".