DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-6-2020
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 114-quater 
                   Istituti di moneta elettronica 
  1. La Banca d'Italia iscrive in un apposito albo  gli  istituti  di
moneta elettronica autorizzati in Italia; sono altresi'  iscritte  le
succursali di istituti di moneta elettronica  italiani  stabilite  in
uno Stato ((comunitario)) diverso dall'Italia. 
  1-bis.  La  Banca  d'Italia  comunica  senza  indugio  all'ABE   le
informazioni iscritte nell'albo e ogni relativa modifica, nonche', in
caso di revoca dell'autorizzazione o dell'esenzione concessa ai sensi
dell'articolo 114-quinquies.4, le ragioni che la hanno determinata. 
  2. Gli istituti di moneta elettronica trasformano immediatamente in
moneta elettronica i fondi ricevuti dal richiedente. 
  3. Gli istituti di moneta elettronica possono: 
    a)  prestare  servizi  di  pagamento  e  le  relative   attivita'
accessorie ai sensi  dell'articolo  114-octies  senza  necessita'  di
apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 114-novies; 
    b) prestare servizi operativi e accessori  strettamente  connessi
all'emissione di moneta elettronica.