DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 16-11-2015
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 113-bis. 
       Sospensione degli organi di amministrazione e controllo 
 
  1.  Qualora  risultino  gravi  irregolarita'   nell'amministrazione
ovvero   gravi    violazioni    delle    disposizioni    legislative,
amministrative o statutarie nonche'  ragioni  di  urgenza,  la  Banca
d'Italia puo' disporre che uno o piu' commissari assumano i poteri di
amministrazione dell'intermediario finanziario iscritto  all'albo  di
cui all'articolo 106. Le funzioni degli organi di  amministrazione  e
di controllo sono frattanto sospese. ((Il provvedimento  della  Banca
d'Italia e' pubblicato per estratto nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.)) 
  2. Possono essere nominati commissari anche funzionari della  Banca
d'Italia. I  commissari  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  sono
pubblici ufficiali. 
  3. La gestione provvisoria di cui al comma 1  non  puo'  avere  una
durata  superiore  ai  sei  mesi.  Fermo  restando  quanto   previsto
dall'articolo  113-ter,   comma   1,   lettera   c),   i   commissari
restituiscono l'azienda agli organi di  amministrazione  e  controllo
((secondo le modalita' previste dall'articolo 73, comma 1,))  ovvero,
qualora siano rilevate gravi  irregolarita'  riferibili  agli  organi
aziendali sospesi  e  previa  autorizzazione  della  Banca  d'Italia,
convocano l'assemblea per la revoca e la nomina di  nuovi  organi  di
amministrazione e controllo. ((Si applicano, in  quanto  compatibili,
gli articoli 71, commi 2, 4 e 6, 72, commi 2-bis, 3, 4, 7  e  9,  73,
commi 1 e 2, 74 e 75, comma 1.))