DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 17-10-2012
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 112-bis. 
           Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi 
 
  E' istituito un Organismo, avente personalita' giuridica di diritto
privato  ((...)),   con   autonomia   organizzativa,   statutaria   e
finanziaria  competente  per   la   gestione   dell'elenco   di   cui
all'articolo 112,  comma  1.  ((Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze approva lo Statuto dell'Organismo, sentita la Banca d'Italia,
e  nomina  altresi'  un   proprio   rappresentante   nell'organo   di
controllo.)) 
  2. L'Organismo svolge ogni attivita'  necessaria  per  la  gestione
dell'elenco, determina  la  misura  dei  contributi  a  carico  degli
iscritti, entro il limite dell'((cinque per mille)) ((delle  garanzie
concesse)) e riscuote i  contributi  e  le  altre  somme  dovute  per
l'iscrizione  nell'elenco;  vigila  sul  rispetto,  da  parte   degli
iscritti,  della  disciplina  cui  sono  sottoposti  anche  ai  sensi
dell'articolo 112, comma 2. Nell'esercizio  di  tali  attivita'  puo'
avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei Confidi espressione
delle Organizzazioni nazionali di impresa. 
  3. Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' chiedere
agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di
atti e documenti, fissando i  relativi  termini,  e  puo'  effettuare
ispezioni. 
  4. L'Organismo puo' disporre la cancellazione dall'elenco: 
    a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; 
    b) qualora risultino gravi violazioni normative; 
    c) per il mancato pagamento del contributo ai sensi del comma 2; 
    d) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un periodo  di
tempo non inferiore a un anno. 
  5. Fermo restando le  disposizioni  di  cui  al  precedente  comma,
((l'Organismo)),  puo'  imporre   agli   iscritti   il   divieto   di
intraprendere  nuove  operazioni  o  disporre  la   riduzione   delle
attivita' per violazioni di disposizioni legislative o amministrative
che ne regolano l'attivita'. 
  6. La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalita', dalla
stessa  stabilite,  improntate  a  criteri  di  proporzionalita'   ed
economicita'  dell'azione  di  controllo  e  con  la   finalita'   di
verificare   l'adeguatezza   delle   procedure    interne    adottate
dall'Organismo per lo svolgimento della propria attivita'. 
  ((7. Su proposta della Banca d'Italia, il Ministro dell'economia  e
delle finanze puo' sciogliere gli organi di gestione e  di  controllo
dell'Organismo     qualora     risultino     gravi      irregolarita'
nell'amministrazione,  ovvero  gravi  violazioni  delle  disposizioni
legislative, amministrative o  statutarie  che  regolano  l'attivita'
dello stesso. La Banca d'Italia provvede agli  adempimenti  necessari
alla  ricostituzione   degli   organi   di   gestione   e   controllo
dell'Organismo, assicurandone la continuita' operativa, se necessario
anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'Italia  puo'
disporre la rimozione di  uno  o  piu'  componenti  degli  organi  di
gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi
assegnati  dalla  legge,  dallo  statuto  o  dalle  disposizioni   di
vigilanza, nonche' dei provvedimenti specifici e di altre  istruzioni
impartite  dalla  Banca  d'Italia,  ovvero  in  caso  di   comprovata
inadeguatezza, accertata dalla Banca  d'Italia,  all'esercizio  delle
funzioni cui sono preposti.)) 
  8. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, disciplina: 
    a) la  struttura,  i  poteri  e  le  modalita'  di  funzionamento
dell'Organismo necessari a garantirne funzionalita' ed efficienza; 
    ((b) i requisiti,  ivi  compresi  quelli  di  professionalita'  e
onorabilita', dei componenti degli organi  di  gestione  e  controllo
dell'Organismo.)) 
  ((8-bis. Le Autorita' di  vigilanza  e  l'Organismo,  nel  rispetto
delle proprie competenze, collaborano anche mediante  lo  scambio  di
informazioni necessarie per l'espletamento delle rispettive  funzioni
e in particolare per consentire all'Organismo l'esercizio dei  poteri
ad esso conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La
trasmissione di informazioni all'Organismo per le suddette  finalita'
non costituisce violazione  del  segreto  d'ufficio  da  parte  delle
Autorita' di vigilanza.))((54)) 
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AGGIORNAMENTO (54) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come  modificato  dal  D.Lgs.  19
settembre 2012, n. 169 ha disposto (con l'art. 10, comma  8-ter)  che
"L'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai  sensi  e  per  gli
effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data  di  avvio
della gestione dell'elenco." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8-quater) che "La data di
avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi  previsti
dagli articoli 112-bis e 113 del  decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, e' comunicata alla Banca d'Italia  e  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."