DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 112 
Altri   soggetti   operanti   nell'attivita'   di   concessione    di
                            finanziamenti 
 
  1. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti  in  un  elenco
tenuto dall'Organismo previsto dall'articolo 112-bis ed esercitano in
via esclusiva l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi e i servizi
a essa  connessi  o  strumentali,  nel  rispetto  delle  disposizioni
dettate dal Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di
attivita' previste dalla legge. I confidi di cui al presente articolo
possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111. 
  1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo
106  sono  esclusi  dall'obbligo  di  iscrizione  nell'elenco  tenuto
dall'Organismo previsto all'articolo 112-bis. 
  2. L'iscrizione e' subordinata al  ricorrere  delle  condizioni  di
forma  giuridica,   di   capitale   sociale   o   fondo   consortile,
patrimoniali,  di  oggetto  sociale   e   di   assetto   proprietario
individuate dall'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.
326,  nonche'  al  possesso  da  parte  di   coloro   che   detengono
partecipazioni   e   dei   soggetti   che   svolgono   funzioni    di
amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di  onorabilita'
stabiliti ai sensi degli articoli 25, comma  2,  lettera  a),  e  26,
comma 3, lettera a). La sede legale e  quella  amministrativa  devono
essere situate nel territorio della Repubblica. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, determina i criteri  oggettivi,  riferibili  al  volume  di
attivita' finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che
sono tenuti a chiedere l'autorizzazione  per  l'iscrizione  nell'albo
previsto dall'articolo 106. La Banca d'Italia stabilisce, con proprio
provvedimento, gli elementi da  prendere  in  considerazione  per  il
calcolo del volume di attivita' finanziaria. In  deroga  all'articolo
106, per l'iscrizione nell'albo i confidi possono adottare  la  forma
di societa' consortile a responsabilita' limitata. 
  4. I  confidi  iscritti  nell'albo  esercitano  in  via  prevalente
l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi. 
  5. I confidi iscritti nell'albo possono  svolgere,  prevalentemente
nei  confronti  delle  imprese  consorziate  o  socie,  le   seguenti
attivita': 
    a)  prestazione  di  garanzie   a   favore   dell'amministrazione
finanziaria dello Stato, al  fine  dell'esecuzione  dei  rimborsi  di
imposte alle imprese consorziate o socie; 
    b) gestione,  ai  sensi  dell'articolo  47,  comma  2,  di  fondi
pubblici di agevolazione; 
    c) stipula, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, di contratti  con
le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare
i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne
la fruizione. 
  ((6.  Fermo  restando  l'esercizio  prevalente  dell'attivita'   di
garanzia, i confidi iscritti nell'albo possono concedere altre  forme
di finanziamento sotto qualsiasi forma, ai sensi  dell'articolo  106,
comma 1)). 
  7. I soggetti diversi dalle banche,  gia'  operanti  alla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione i quali, senza fine  di
lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di  modesto
ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare  a  svolgere
la propria attivita', in considerazione del carattere marginale della
stessa,  nel  rispetto  delle  modalita'  operative  e   dei   limiti
quantitativi determinati  dal  CICR.  Possono  inoltre  continuare  a
svolgere la propria attivita', senza obbligo di iscrizione  nell'albo
di  cui  all'articolo  106,  gli  enti  e  le  societa'   cooperative
costituiti entro il 1° gennaio 1993 tra i dipendenti di una  medesima
amministrazione pubblica, gia' iscritti nell'elenco generale  di  cui
all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,  n.  385,
vigente alla data  del  4  settembre  2010,  ove  si  verifichino  le
condizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del  tesoro
del  29  marzo  1995.In  attesa  di  un  riordino  complessivo  degli
strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il  31
dicembre 2014, possono continuare a svolgere  la  propria  attivita',
senza obbligo di iscrizione nell'albo di  cui  all'articolo  106,  le
societa' cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro  quinto
del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e  le  cui
azioni non siano negoziate in mercati  regolamentati,  che  concedono
finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti  dei
propri soci, a condizione che: (59) (81) 
    a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica; 
    b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci  non
sia superiore a quindici milioni di euro; 
    c) l'importo unitario del  finanziamento  sia  di  ammontare  non
superiore a 20.000 euro; 
    d) i finanziamenti siano concessi a condizioni piu' favorevoli di
quelli presenti sul mercato. 
  8. Le agenzie di prestito su pegno previste dall'articolo  115  del
reale  decreto  18  giugno  1931,  n.  773,  sono   sottoposte   alle
disposizioni  dell'articolo  106.  La  Banca  d'Italia  puo'  dettare
disposizioni per escludere l'applicazione alle agenzie di prestito su
pegno di alcune disposizioni previste dal presente titolo. 
 
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AGGIORNAMENTO (59) 
  La L. 27 dicembre 2013, n. 147 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
176) che "Il termine del 31 dicembre 2014 di  cui  all'articolo  112,
comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di  cui  al  decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e' prorogato  al  31  dicembre
2016". 
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AGGIORNAMENTO (81) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 69)
che "Per le societa' di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo
periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano  ad  applicarsi
fino al 31 dicembre 2023".