DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 111 
                            Microcredito 
 
  1. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti iscritti  in  un
apposito elenco, possono concedere finanziamenti a persone fisiche  o
societa'  di  persone   o   societa'   a   responsabilita'   limitata
semplificata  di  cui   all'articolo   2463-bis   codice   civile   o
associazioni o societa' cooperative, per  l'avvio  o  l'esercizio  di
attivita' di lavoro autonomo o di microimpresa, a  condizione  che  i
finanziamenti concessi abbiano le seguenti caratteristiche: 
    a) siano di ammontare non superiore a euro  ((75.000,00))  e  non
siano assistiti da garanzie reali; (86) 
    b) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2021, N. 234)); 
    c) siano accompagnati dalla prestazione di servizi  ausiliari  di
assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati. 
  ((1-bis. I soggetti iscritti nell'apposito elenco di cui al comma 1
possono concedere finanziamenti a societa' a responsabilita' limitata
senza le limitazioni indicate nel comma 1, lettera a), e comunque per
un importo non superiore ad euro 100.000,00)). 
  2. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma  1  e'  subordinata  al
ricorrere delle seguenti condizioni: 
    a) forma di societa' per azioni, in  accomandita  per  azioni,  a
responsabilita' limitata e cooperativa; 
    b) capitale versato di ammontare non inferiore a quello stabilito
ai sensi del comma 5; 
    c) requisiti di onorabilita' dei soci di controllo  o  rilevanti,
nonche' di onorabilita' e professionalita' degli esponenti aziendali,
ai sensi del comma 5; 
    d) oggetto sociale limitato alle sole attivita' di cui  al  comma
1, nonche' alle attivita' accessorie e strumentali; 
    e) presentazione di un programma di attivita'. 
  3. I soggetti di  cui  al  comma  1  possono  erogare  in  via  non
prevalente  finanziamenti  anche  a  favore  di  persone  fisiche  in
condizioni di particolare vulnerabilita' economica o sociale, purche'
i finanziamenti concessi siano di importo massimo di euro 10.000, non
siano  assistiti  da  garanzie  reali,   siano   accompagnati   dalla
prestazione di servizi ausiliari di bilancio  familiare,  abbiano  lo
scopo  di  consentire  l'inclusione   sociale   e   finanziaria   del
beneficiario e siano prestati a condizioni piu' favorevoli di  quelle
prevalenti sul mercato. 
  3-bis. Nel caso di esercizio dell'attivita'  di  cui  al  comma  3,
questa attivita' e quella di cui al comma 1 devono essere  esercitate
congiuntamente. 
  4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici  senza
fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi
del comma 5 nonche' dei requisiti previsti dal comma 2,  lettera  c),
possono svolgere l'attivita' indicata al comma 3, a tassi adeguati  a
consentire il mero recupero delle spese sostenute dal creditore. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentita  la  Banca
d'Italia, emana disposizioni attuative del presente  articolo,  anche
disciplinando: 
    a) requisiti concernenti i beneficiari e le  forme  tecniche  dei
finanziamenti ((, prevedendo comunque una  durata  dei  finanziamenti
fino a quindici anni)); 
    b) limiti oggettivi, riferiti al  volume  delle  attivita',  alle
condizioni economiche applicate e all'ammontare massimo  dei  singoli
finanziamenti, anche modificando i  limiti  stabiliti  dal  comma  1,
lettera a) e dal comma  3  ((,  escludendo  comunque  alcun  tipo  di
limitazione riguardante i  ricavi,  il  livello  di  indebitamento  e
l'attivo patrimoniale)); 
    c) le caratteristiche dei soggetti che beneficiano  della  deroga
prevista dal comma 4; 
    d) le informazioni da fornire alla clientela. 
  5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito e'  subordinato  alla
concessione di finanziamenti secondo le  caratteristiche  di  cui  ai
commi 1 e 3. 
(38) 
 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218, nel  modificare  il  D.Lgs.  13
agosto 2010, n. 141, ha disposto (con l'art. 16,  comma  8)  che  "Le
disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto
si applicano  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  dei
corrispondenti articoli del decreto legislativo 13  agosto  2010,  n.
141.  I  termini  di  conclusione  dei  procedimenti  amministrativi,
stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data  del
19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni  successivi  alla
data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (86) 
  Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 13,  comma  9)
che "All'articolo 111, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo
1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 40.000,00"."