DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal: 30-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 105 
               Gruppi e societa' non iscritti all'albo 
 
  1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nei
confronti dei gruppi e delle societa' per i quali,  pur  non  essendo
intervenuta l'iscrizione, ricorrano le condizioni  per  l'inserimento
nell'albo previsto ((dall'articolo 64  o  dall'articolo  69.2,  comma
3)).