DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 30-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 104 
                     Competenze giurisdizionali 
 
  1.  ((Quando   la   capogruppo   italiana))   sia   sottoposta   ad
amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa,
per l'azione revocatoria prevista dall'art. 99, comma 5, nonche'  per
tutte le controversie  fra  le  societa'  del  gruppo  e'  competente
inderogabilmente il tribunale nella cui  circoscrizione  ha  la  sede
legale la capogruppo. (93) (96) (104) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 16 NOVEMBRE 2015, N. 181. 
 
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AGGIORNAMENTO (93) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, come  modificato  dal  D.Lgs.  26
ottobre 2020, n. 147, ha disposto: 
  - (con l'art. 369, comma 1, lettera o)) che al comma 1 del presente
articolo le parole «ha sede legale  la  capogruppo»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «la  capogruppo  ha  il  centro   degli   interessi
principali»; 
  - (con l'art. 369, comma 4) che la suindicata modifica  si  applica
"alle liquidazioni coatte  amministrative  disposte  per  effetto  di
domande depositate o iniziative comunque  esercitate  successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
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AGGIORNAMENTO (96) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  24
agosto 2021, n. 118, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 1° settembre 2021 al 16 maggio 2022. 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.Lgs. 12 gennaio 2019, n.  14,  come  modificato  dal  D.L.  30
aprile 2022, n. 36, ha disposto (con l'art. 389, comma 1) la  proroga
dell'entrata in vigore  della  modifica  del  comma  1  del  presente
articolo dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022.