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DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 1993, n. 385

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/1994. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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Testo in vigore dal:  1-12-2021
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Art. 102

Procedure proprie delle singole società
1. Quando la capogruppo non sia sottoposta ad amministrazione straordinaria o a liquidazione coatta amministrativa o, in caso di capogruppo con sede legale in altro Stato dell'Unione europea, a procedure analoghe previste da quello Stato, le società del gruppo sono soggette alle procedure previste dalle norme di legge a esse applicabili
((, fermo restando l'articolo 102-bis))
. Dei relativi provvedimenti viene data immediata comunicazione alla Banca d'Italia a cura dell'autorità amministrativa o giudiziaria che li ha emessi.
Le autorità amministrative o giudiziarie che vigilano sulle procedure informano la Banca d'Italia di ogni circostanza, emersa nello svolgimento delle medesime, rilevante ai fini della vigilanza sul gruppo bancario.