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DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 375

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/10/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
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Testo in vigore dal:  8-10-1993

Art. 6

Dichiarazione della manodopera occupata
1. I datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU, ai fini dell'accertamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, la dichiarazione degli operai agricoli occupati.
2. Detta dichiarazione, compilata su modulo predisposto dal Servizio medesimo e prodotta entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre, deve comunque contenere: le generalità, il codice fiscale e la residenza del datore di lavoro; il codice contribuente attribuito dallo SCAU; le generalità, la residenza ed il codice fiscale dei lavoratori occupati, nonché, per ciascuno di essi, la categoria, la qualifica, il lavoro svolto, il periodo di lavoro, il numero di giornate prestate o comunque retribuite in ciascun mese del trimestre precedente. La dichiarazione stessa, per gli operai a tempo indeterminato, deve altresì contenere le retribuzioni mensili soggette a contribuzione, determinate ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, arrotondate alle mille lire per eccesso o per difetto a seconda che si tratti di frazioni non inferiori od inferiori alle cinquecento lire.
3. I concedenti dei terreni a compartecipazione familiare e a piccola colonia sono tenuti a presentare agli uffici provinciali dello SCAU competenti per territorio, su apposito modulo predisposto dal Servizio stesso, una dichiarazione concernente la composizione del nucleo familiare occupato nella coltivazione del fondo, l'estensione e l'ubicazione dei terreni, le colture e gli allevamenti di specie animali praticati.
4. La dichiarazione di cui al comma 3, controfirmata dal titolare concessionario, deve essere prodotta entro trenta giorni dalla stipula del contratto e, successivamente, entro il 30 gennaio di ciascun anno; detta dichiarazione è altresì presentata, nei casi di variazioni intervenute nel corso dell'anno e riferibili ai dati precedentemente dichiarati o accertati, entro trenta giorni dalla data dell'evento. Copia della dichiarazione deve essere consegnata al titolare concessionario perché possa utilizzarla ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7, comma secondo, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83. Qualora il concedente ometta di presentare la dichiarazione, la stessa può essere presentata dal concessionario entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun anno. L'ufficio provinciale dello SCAU effettua l'accertamento sulla sussistenza del rapporto e ne comunica l'esito ai diretti interessati, nonché alla commissione circoscrizionale per il collocamento in agricoltura.
5. Il fabbisogno di manodopera per ciascun fondo concesso a compartecipazione familiare e piccola colonia continua ad essere determinato secondo le modalità previste dall'art. 7, commi terzo e quarto, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83.
6. Le dichiarazioni di cui al presente articolo fanno fede a tutti gli effetti, ferme restando le conseguenze di legge in caso di omissione o di attestazione reticente o infedele degli elementi in esse contenuti.
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale) è il seguente:
"Art. 12. - Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1 agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797 e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giuguo 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:
'Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.
Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:
1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;
2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;
3) di indennità di anzianità;
4) di indennità di cassa;
5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;
6) di gratificazione o elargizione concessa una tantum a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.
L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955 n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.
L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.
La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessatè".
- Il testo dell'art. 7, commi 2, 3 e 4, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, così come modificato dalla legge di conversione 19 marzo 1970, n. 83, (per il titolo vedere in nota all'art. 1) è il seguente: "Ai fini della compilazione degli elenchi di cui al numero cinque, la commissione locale per la manodopera agricola ha altresì il compito di accertare, su richiesta motivata degli interessati, le giornate prestate dai compartecipanti familiari, piccoli coloni e coltivatori diretti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334.
Per l'accertamento, ai fini previdenziali e contributivi, delle giornate di lavoro di cui al comma precedente, si applicano i valori medi d'impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame, stabiliti con deliberazione delle commissioni provinciali di cui al presente decreto, avuto riguardo ai modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e custodia del bestiame, nonché alle consuetudini locali.
Le deliberazioni di cui al comma precedente sono approvate, sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, con decreto del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica".