DECRETO LEGISLATIVO 11 agosto 1993, n. 375

Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera aa), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/10/1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/1996)
Testo in vigore dal: 8-10-1993
                              Art. 12. 
            Categorie di lavoratori agricoli subordinati 
  1. Agli effetti delle norme di previdenza  ed  assistenza  sociale,
ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro  gli  infortuni
sul  lavoro  e  le  malattie  professionali,  i  lavoratori  agricoli
subordinati,  esclusi   quelli   con   qualifica   impiegatizia,   si
distinguono in  operai  a  tempo  indeterminato  ed  operai  a  tempo
determinato. 
  2. Ai fini della distinzione di cui al  comma  1  le  locuzioni  di
salariato fisso a contratto annuo e categorie similari  contenute  in
leggi, atti  aventi  forza  di  legge  ed  atti  amministrativi  sono
equivalenti a quella di operaio a tempo indeterminato, ferma restando
per ogni altra locuzione l'equivalenza a quella di  operaio  a  tempo
determinato.