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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal:  4-6-2019
aggiornamenti all'articolo

Art. 5

Base imponibile
1. Base imponibile dell'imposta è il valore degli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993: 1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990: 1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987: 1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984: 1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80.
I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701 con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma primo dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. (9) (14) (18) (27) (31) (34) (40) (44) (49) (50) (52) (54) (58) (61) (64) (67) (69) (75) (78) (82) (84) (86) (87) (89)
((90))
4. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
5. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di
aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, un
moltiplicatore pari a settantacinque.

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AGGIORNAMENTO (9)

Il Decreto 9 aprile 1994, (in G.U. 26/04/1994, n. 95) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (14)

Il Decreto 5 maggio 1995, (in G.U. 12/05/1995, n. 109) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (18)

Il Decreto 2 maggio 1996, (in G.U. 11/05/1996, n. 109) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (27)

Il Decreto 24 marzo 1998, (in G.U. 14/04/1998, n. 86), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (31)

Il Decreto 19 febbraio 1999, (in G.U. 24/02/1999, n. 45), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (34)

Il Decreto 21 marzo 2000, (in G.U. 21/04/2000, n. 94), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (40)

Il Decreto 15 marzo 2001, (in G.U. 28/03/2001, n. 73), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (44)

Il Decreto 27 febbraio 2002, (in G.U. 07/03/2002, n. 56), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (49)

Il Decreto 03 marzo 2003, (in G.U. 08/03/2003, n. 56), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (50)

Il Decreto 15 marzo 2004, (in G.U. 24/03/2004, n. 70), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 22 febbraio 2005, (in G.U. 09/03/2005, n. 56), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (54)

Il Decreto 22 febbraio 2006, (in G.U. 28/02/2006, n. 49), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (58)

Il Decreto 09 marzo 2007, (in G.U. 16/03/2007, n. 63), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (61)

Il Decreto 10 marzo 2008, (in G.U. 17/03/2008, n. 65), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 23 marzo 2009, (in G.U. 31/03/2009, n. 75), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (67)

Il Decreto 09 marzo 2010, (in G.U. 24/03/2010, n. 69), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (69)

Il Decreto 14 marzo 2011, (in G.U. 01/04/2011, n. 75), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (75)

Il Decreto 05 aprile 2012, (in G.U. 11/04/2012, n. 85), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (78)

Il Decreto 18 aprile 2013 (in G.U. 26/04/2013, n. 97) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (82)

Il Decreto 19 febbraio 2014, (in G.U. 24/02/2014, n. 45) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (84)

Il Decreto 25 marzo 2015, (in G.U. 30/03/2015, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (86)

Il Decreto 29 febbraio 2016, (in G.U. 07/03/2016, n. 55) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (87)

Il Decreto 14 aprile 2017, (in G.U. 28/04/2017, n. 98) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del
presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 19 aprile 2018 (in G.U. 30/04/2018, n. 99) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2018, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento
sono stabiliti nelle seguenti misure:


per l'anno 2018 = 1,01;
per l'anno 2017 = 1,01;
per l'anno 2016 = 1,01;
per l'anno 2015 = 1,02;
per l'anno 2014 = 1,02;
per l'anno 2013 = 1,02;
per l'anno 2012 = 1,05;
per l'anno 2011 = 1,08;
per l'anno 2010 = 1,09;
per l'anno 2009 = 1,10;
per l'anno 2008 = 1,15;
per l'anno 2007 = 1,19;
per l'anno 2006 = 1,22;
per l'anno 2005 = 1,26;
per l'anno 2004 = 1,33;
per l'anno 2003 = 1,37;
per l'anno 2002 = 1,42;
per l'anno 2001 = 1,46;
per l'anno 2000 = 1,51;
per l'anno 1999 = 1,53;
per l'anno 1998 = 1,55;
per l'anno 1997 = 1,59;
per l'anno 1996 = 1,64;
per l'anno 1995 = 1,69;
per l'anno 1994 = 1,74;
per l'anno 1993 = 1,78;
per l'anno 1992 = 1,79;
per l'anno 1991 = 1,83;
per l'anno 1990 = 1,91;
per l'anno 1989 = 2,00;
per l'anno 1988 = 2,09;
per l'anno 1987 = 2,26;
per l'anno 1986 = 2,44;
per l'anno 1985 = 2,61;
per l'anno 1984 = 2,79;
per l'anno 1983 = 2,96;
per l'anno 1982 e
anni precedenti = 3,13".
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AGGIORNAMENTO (90)

Il Decreto 6 maggio 2019 (in G.U. 20/05/2019, n. 116) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli effetti dell'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2019, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:


per l'anno per l'anno 2018 = 1,03 per l'anno
2019 = 1,02 2017 = 1,04

per l'anno per l'anno 2015 = 1,05 per l'anno
2016 = 1,04 2014 = 1,05

per l'anno per l'anno 2012 = 1,08 per l'anno
2013 = 1,05 2011 = 1,11

per l'anno per l'anno 2009 = 1,14 per l'anno
2010 = 1,13 2008 = 1,18

per l'anno per l'anno 2006 = 1,26 per l'anno
2007 = 1,22 2005 = 1,29

per l'anno per l'anno 2003 = 1,41 per l'anno
2004 = 1,37 2002 = 1,47

per l'anno per l'anno 2000 = 1,55 per l'anno
2001 = 1,50 1999 = 1,57

per l'anno per l'anno 1997 = 1,64 per l'anno
1998 = 1,60 1996 = 1,69

per l'anno per l'anno 1994 = 1,79 per l'anno
1995 = 1,74 1993 = 1,83

per l'anno per l'anno 1991 = 1,88 per l'anno
1992 = 1,85 1990 = 1,97

per l'anno per l'anno 1988 = 2,15 per l'anno
1989 = 2,06 1987 = 2,33

per l'anno per l'anno 1985 = 2,69 per l'anno
1986 = 2,51 1984 = 2,87

per l'anno per l'anno 1982 e
1983 = 3,05 anni precedenti = 3,23".