DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2015
aggiornamenti all'articolo
                             Art 3-ter. 
                        (Collegio sindacale) 
  1. Il collegio sindacale: 
    a)  verifica  l'amministrazione  dell'azienda  sotto  il  profilo
economico; 
    b) vigila sull'osservanza della legge; 
    c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e la conformita'
del bilancio alle risultanze dei libri e delle  scritture  contabili,
ed effettua periodicamente verifiche di cassa; 
    d)  riferisce  almeno  trimestralmente  alla  regione,  anche  su
richiesta di quest'ultima,  sui  risultati  del  riscontro  eseguito,
denunciando immediatamente i fatti se vi e' fondato sospetto di gravi
irregolarita';  trasmette  periodicamente,  e  comunque  con  cadenza
almeno   semestrale,    una    propria    relazione    sull'andamento
dell'attivita'   dell'unita'   sanitaria   locale   o    dell'azienda
ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al  sindaco
del comune  capoluogo  della  provincia  dove  e'  situata  l'azienda
stessa. 
  2. I componenti del collegio sindacale possono procedere ad atti di
ispezione e controllo, anche individualmente. 
  3. ((Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed  e'  composto
da tre membri, di cui  uno  designato  dal  presidente  della  giunta
regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e  uno  dal
Ministro della salute.)) I componenti  del  collegio  sindacale  sono
scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito
presso il Ministero di grazia e giustizia, ovvero  tra  i  funzionari
del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione
economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le  funzioni  di
revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali. 
  4. I riferimenti contenuti nella normativa vigente al collegio  dei
revisori delle  aziende  unita'  sanitarie  locali  e  delle  aziende
ospedaliere si intendono applicabili al collegio sindacale di cui  al
presente articolo.