DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 12-8-2006
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 15-quinquies 
(Caratteristiche del  rapporto  di  lavoro  esclusivo  dei  dirigenti
                              sanitari) 
  1. Il rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari  comporta
la   totale   disponibilita'   nello   svolgimento   delle   funzioni
dirigenziali attribuite  dall'azienda,  nell'ambito  della  posizione
ricoperta  e  della  competenza  professionale  posseduta   e   della
disciplina  di  appartenenza,  con  impegno  orario  contrattualmente
definito. 
  2.  Il  rapporto   di   lavoro   esclusivo   comporta   l'esercizio
dell'attivita' professionale nelle seguenti tipologie: 
    a) il diritto all'esercizio  di  attivita'  libero  professionale
individuale, al di fuori dell'impegno di servizio, nell'ambito  delle
strutture aziendali individuate dal direttore generale  d'intesa  con
il  collegio  di  direzione;  salvo  quanto  disposto  dal  comma  11
dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
    b) la possibilita' di partecipazione ai proventi di  attivita'  a
pagamento svolta in equipe, al di  fuori  dell'impegno  di  servizio,
all'interno delle strutture aziendali; 
    c) la possibilita' di partecipazione ai  proventi  di  attivita',
richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in
equipe, al di fuori dell'impegno di servizio, in strutture  di  altra
azienda  del  Servizio  sanitario  nazionale  o  di  altra  struttura
sanitaria non accreditata, previa  convenzione  dell'azienda  con  le
predette aziende e strutture; 
    d) la possibilita' di partecipazione  ai  proventi  di  attivita'
professionali, richieste a pagamento da terzi all'azienda, quando  le
predette attivita' siano svolte al di fuori dell'impegno di  servizio
e consentano la riduzione dei  tempi  di  attesa,  secondo  programmi
predisposti dall'azienda  stessa,  sentite  le  equipes  dei  servizi
interessati. Le modalita' di svolgimento delle attivita'  di  cui  al
presente comma e i criteri per l'attribuzione dei  relativi  proventi
ai dirigenti sanitari interessati nonche' al personale che presta  la
propria collaborazione  sono  stabiliti  dal  direttore  generale  in
conformita' alle previsioni dei  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro. L'azienda disciplina i casi in cui l'assistito puo'  chiedere
all'azienda  medesima  che  la   prestazione   sanitaria   sia   resa
direttamente  dal  dirigente  scelto  dall'assistito  ed  erogata  al
domicilio dell'assistito  medesimo,  in  relazione  alle  particolari
prestazioni  sanitarie  richieste  o  al  carattere   occasionale   o
straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario  gia'
esistente fra il medico e l'assistito con  riferimento  all'attivita'
libero professionale intramuraria gia' svolta  individualmente  o  in
equipe nell'ambito dell'azienda, fuori dell'orario di lavoro. 
  3. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attivita'
istituzionale e corrispondente attivita' libero  professionale  e  al
fine anche di concorrere alla riduzione progressiva  delle  liste  di
attesa, l'attivita' libero professionale  non  puo'  comportare,  per
ciascun dipendente, un  volume  di  prestazioni  superiore  a  quella
assicurato per i compiti istituzionali.  La  disciplina  contrattuale
nazionale   definisce   il   corretto   equilibrio   fra    attivita'
istituzionale e  attivita'  libero  professionale  nel  rispetto  dei
seguenti principi: l'attivita' istituzionale e' prevalente rispetto a
quella libero professionale, che viene esercitata nella  salvaguardia
delle esigenze del servizio e della prevalenza dei  volumi  orari  di
attivita'  necessari  per  i  compiti  istituzionali;  devono  essere
comunque   rispettati   i   piani   di   attivita'   previsti   dalla
programmazione regionale e aziendale e conseguentemente assicurati  i
relativi volumi prestazionali ed i tempi di attesa concordati con  le
equipe; l'attivita' libero professionale e' soggetta  a  verifica  da
parte  di  appositi  organismi  e  sono  individuate   penalizzazioni
consistenti anche nella sospensione del diritto all'attivita' stessa,
in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente  comma  o
di quelle contrattuali. 
  4. Nello svolgimento dell'attivita'  di  cui  al  comma  2  non  e'
consentito l'uso del ricettario del Servizio sanitario nazionale. 
  5. Gli incarichi di direzione di struttura, semplice  o  complessa,
implicano il rapporto di lavoro esclusivo. Per struttura, ai fini del
presente decreto, si intende  l'articolazione  organizzativa  per  la
quale e' prevista, dall'atto aziendale di' cui all'articolo 3,  comma
1-bis, responsabilita' di  gestione  di  risorse  umane,  tecniche  o
finanziarie. 
  6. Ai fini del presente decreto, si considerano strutture complesse
i dipartimenti e le unita' operative individuate secondo i criteri di
cui all'atto di indirizzo e coordinamento previsto  dall'articolo  8-
quater, comma 3. Fino all'emanazione del predetto atto si considerano
strutture complesse tutte le strutture gia' riservate dalla pregressa
normativa ai dirigenti di secondo livello dirigenziale. 
  7. I dirigenti sanitari appartenenti a posizioni funzionali apicali
alla data del 31  dicembre  1998,  che  non  abbiano  optato  per  il
rapporto quinquennale ai sensi della pregressa normativa,  conservano
l'incarico di  direzione  di  struttura  complessa  alla  quale  sono
preposti. Essi sono sottoposti a verifica entro il 31 dicembre  1999,
conservando fino a tale data il trattamento tabellare  gia'  previsto
per il secondo livello dirigenziale. In caso di verifica positiva, il
dirigente e' confermato nell'incarico, con  rapporto  esclusivo,  per
ulteriori sette anni. In caso di  verifica  non  positiva  o  di  non
accettazione dell'incarico con rapporto esclusivo,  al  dirigente  e'
conferito un incarico  professionale  non  comportante  direzione  di
struttura in conformita' con le previsioni del  contratto  collettivo
nazionale di lavoro;  contestualmente  viene  reso  indisponibile  un
posto di organico di dirigente. 
  8. Il rapporto di lavoro esclusivo costituisce titolo di preferenza
per gli incarichi didattici e di ricerca e per i comandi e i corsi di
aggiornamento tecnico-scientifico e professionale. 
  9. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  al
personale di cui all'articolo 102 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17 luglio 1980  ,  n.382,  con  le  specificazioni  e  gli
adattamenti che saranno previsti in relazione ai modelli gestionali e
funzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n.419,
dalle disposizioni di attuazione della delega stessa. 
  10. Fermo restando, per l'attivita' libero professionale in  regime
di ricovero, quanto disposto dall'articolo 72, comma 11, della  legge
23 dicembre 1998, n. 448,  e'  consentita,  in  caso  di  carenza  di
strutture e spazi idonei alle necessita'  connesse  allo  svolgimento
delle  attivita'  libero-professionali   in   regime   ambulatoriale,
limitatamente alle medesime attivita' e ((fino alla data, certificata
dalla regione o dalla provincia autonoma, del completamento da  parte
dell'azienda sanitaria di appartenenza degli  interventi  strutturali
necessari     ad      assicurare      l'esercizio      dell'attivita'
libero-professionale intramuraria  e  comunque  entro  il  31  luglio
2007)), l'utilizzazione  del  proprio  studio  professionale  con  le
modalita' previste dall'atto di indirizzo e coordinamento di  cui  al
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  27  marzo  2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n.  121,  del  26
maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria  la  possibilita'
di vietare l'uso dello studio nel  caso  di  possibile  conflitto  di
interessi. Le regioni possono disciplinare in modo  piu'  restrittivo
la materia in relazione alle esigenze locali.