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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/2024)
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Testo in vigore dal:  26-5-2010
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Art. 38

Richiesta di copie e notificazione della sentenza
1. Ciascuna parte può richiedere alla segreteria copie autentiche della sentenza e la segreteria è tenuta a rilasciarle entro cinque giorni dalla richiesta, previa corresponsione delle spese.
2. Le parti hanno l'onere di provvedere direttamente alla notificazione della sentenza alle altre parti
((a norma dell'articolo 16))
depositando, nei successivi trenta giorni, l'originale o copia autentica dell'originale notificato,
((ovvero copia autentica della sentenza consegnata o spedita per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale unitamente all'avviso di ricevimento))
nella segreteria, che ne rilascia ricevuta e l'inserisce nel fascicolo d'ufficio. (12)
3. Se nessuna delle parti provvede alla notificazione della sentenza, si applica l'art. 327, comma 1, del codice di procedura civile. Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione d'udienza.

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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 13 maggio 1999, n. 133 ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che "L'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si interpreta nel senso che le sentenze pronununciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del decorso del termine di cui all'articolo 325, secondo comma, del codice di procedura civile, vanno notificate all'Amministrazione finanziaria presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato competente ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni".
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 22 novembre 2000, n. 525 (in G.U. 1a s.s. 29/11/2000, n. 49) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133 (che ha disposto l'interpretazione autentica del comma 2 del presente articolo) "nella parte in cui estende anche al periodo anteriore alla sua entrata in vigore l'efficacia dell'interpretazione autentica, da essa dettata, dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413)".