DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
              (Oggetto della giurisdizione tributaria). 
 
  1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie
aventi ad  oggetto  i  tributi  di  ogni  genere  e  specie  comunque
denominati, compresi quelli regionali, provinciali e  comunali  e  il
contributo per il Servizio sanitario nazionale, ((le sovrimposte e le
addizionali, le relative sanzioni nonche' gli interessi e ogni  altro
accessorio)). Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto
le  controversie  riguardanti  gli  atti  della  esecuzione   forzata
tributaria successivi alla notifica della cartella  di  pagamento  e,
ove previsto, dell'avviso di cui  all'articolo  50  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per  le  quali
continuano ad applicarsi le disposizioni  del  medesimo  decreto  del
Presidente della Repubblica. (25) 
  2.  Appartengono  altresi'   alla   giurisdizione   tributaria   le
controversie   promosse   dai    singoli    possessori    concernenti
l'intestazione,  la  delimitazione,  la  figura,   l'estensione,   il
classamento  dei  terreni  e  la  ripartizione  dell'estimo   fra   i
compossessori a titolo di  promiscuita'  di  una  stessa  particella,
nonche' le controversie concernenti la  consistenza,  il  classamento
delle  singole  unita'  immobiliari  urbane  e  l'attribuzione  della
rendita catastale. Appartengono alla giurisdizione  tributaria  anche
le controversie ((...)) attinenti  l'imposta  o  il  canone  comunale
sulla pubblicita' e il diritto sulle pubbliche affissioni. (23) (26) 
  3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni  questione
da cui dipende  la  decisione  delle  controversie  rientranti  nella
propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di
querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone,  diversa
dalla capacita' di stare in giudizio. 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 10-14 marzo 2008, n.  64  (in
G.U. 1a  s.s.  19/3/2008,  n.  13),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 2, secondo periodo,  del  presente  articolo
"nella parte in cui stabilisce che "Appartengono  alla  giurisdizione
tributaria anche le controversie relative alla debenza del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche  previsto  dall'articolo  63
del decreto legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446,  e  successive
modificazioni"." 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 14 maggio  2008,  n.  130
(in G.U. 1a s.s. 21/5/2008, n. 22),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo "nella parte in  cui
attribuisce alla giurisdizione tributaria  le  controversie  relative
alle sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari,  anche  laddove
esse conseguano alla violazione di  disposizioni  non  aventi  natura
tributaria". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 8 - 11 febbraio 2010,  n.  39
(in G.U. 1a s.s. 17/2/2010, n.  7)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 2,  secondo  periodo,  del  decreto
legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546  (Disposizioni  sul  processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta  nell'art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413) - come modificato  dall'art.
3-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.
203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni  urgenti
in materia tributaria e finanziaria), convertito, con  modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n.  248  -,  nella
parte in cui attribuisce alla giurisdizione del giudice tributario le
controversie relative alla debenza, a partire dal 3 ottobre 2000, del
canone per lo scarico e la  depurazione  delle  acque  reflue,  quale
disciplinato dagli artt. 13 e 14 della legge 5 gennaio  1994,  n.  36
(Disposizioni in materia di risorse idriche)" e, ai  sensi  dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, "l'illegittimita' costituzionale
del medesimo art. 2, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 546  del
1992, nella parte in cui attribuisce alla giurisdizione  del  giudice
tributario le controversie relative alla debenza, a  partire  dal  29
aprile 2006, del canone per lo scarico e la depurazione  delle  acque
reflue,  quale  disciplinato  dagli  artt.  154  e  155  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".