DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/2023)
Testo in vigore dal: 16-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
                         Spese del giudizio 
 
  1. La parte soccombente e' condannata a  rimborsare  le  spese  del
giudizio che sono liquidate con la sentenza.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.LGS. 24 SETTEMBRE 2015, N. 156. 
  2. Le spese di giudizio possono essere compensate  in  tutto  o  in
parte dalla ((corte  di  giustizia  tributaria  di  primo  e  secondo
grado))  soltanto  in  caso  di  soccombenza  reciproca   o   qualora
sussistano  gravi  ed   eccezionali   ragioni   che   devono   essere
espressamente motivate. 
  2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo  96,  commi
primo e terzo, del codice di procedura civile. 
  2-ter. Le  spese  di  giudizio  comprendono,  oltre  al  contributo
unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e
gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e  l'imposta
sul valore aggiunto, se dovuti. 
  2-quater. Con l'ordinanza che decide  sulle  istanze  cautelari  la
commissione provvede sulle spese della relativa  fase.  La  pronuncia
sulle spese  conserva  efficacia  anche  dopo  il  provvedimento  che
definisce il  giudizio,  salvo  diversa  statuizione  espressa  nella
sentenza di merito. ((49)) 
  2-quinquies. I compensi  agli  incaricati  dell'assistenza  tecnica
sono liquidati sulla base  dei  parametri  previsti  per  le  singole
categorie  professionali.  Agli  iscritti  negli   elenchi   di   cui
all'articolo 12, comma 4, si applicano i  parametri  previsti  per  i
dottori commercialisti e gli esperti contabili. 
  2-sexies.  Nella  liquidazione  delle  spese  a  favore   dell'ente
impositore, dell'agente della riscossione  e  dei  soggetti  iscritti
nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, se assistiti da  propri  funzionari,  si  applicano  le
disposizioni  per  la  liquidazione  del  compenso   spettante   agli
avvocati,  con  la  riduzione  del  venti  per   cento   dell'importo
complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante  iscrizione
a ruolo a titolo definitivo dopo  il  passaggio  in  giudicato  della
sentenza. 
  2-septies. Nelle controversie di cui all'articolo 17-bis  le  spese
di giudizio di cui al comma 1 sono maggiorate  del  50  per  cento  a
titolo di rimborso delle maggiori spese del procedimento. 
  ((2-octies.  Qualora  una  delle  parti  ovvero  il  giudice  abbia
formulato una proposta conciliativa, non accettata  dall'altra  parte
senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le  spese
del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle
sue pretese risulti inferiore al contenuto  della  proposta  ad  essa
effettuata. Se e' intervenuta conciliazione  le  spese  si  intendono
compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente  convenuto
nel processo verbale di conciliazione)). ((49)) 
 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  8,  comma  3)
che la disposizione di cui al comma 2-octies si  applica  ai  ricorsi
notificati  a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
suindicata legge. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1,  lettera  a))  che  nel
presente decreto "le parole:  «commissione  tributaria  provinciale»,
«commissioni   tributarie   provinciali»,   «commissione   tributaria
regionale»,   «commissioni   tributarie   regionali»,    «commissione
tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,  ovunque  ricorrono,  sono
sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:  «corte  di   giustizia
tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria  di  primo
grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corti  di
giustizia  tributaria  di  secondo  grado»,   «corte   di   giustizia
tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria
di primo e secondo grado»".