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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 546

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/01/2024)
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vigente al 26/08/2019
Testo in vigore dal:  15-1-1993 al: 15-9-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 30 settembre 1992, che ha autorizzato l'invio, per il prescritto parere, alla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550;
Udito il parere della predetta commissione parlamentare;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Gli organi della giurisdizione tributaria
1. La giurisdizione tributaria è esercitata dalle commissioni tributarie provinciali e dalle commissioni tributarie regionali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 545.
2. I giudici tributari applicano le norme del presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Indice il 'referendum' popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
- Si riporta il testo dell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413:
"Art. 30. - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) compentenza del giudice tributario a conoscere le controversie indicate nel secondo e terzo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; quelle in materia di imposte e tributi comunali e locali e quelle in materia di sovraimposte e addizionali alle predette imposte;
b) previsione della facoltà di richiedere, in tutto o in parte, l'esame preventivo e la definizione da parte della commissione tributaria di primo grado del rapporto tributario con conseguente estinzione dei relativi reati in materia tributaria per i quali è ammessa l'oblazione;
c) identificazione degli atti e dei rapporti tributari dei quali il giudice tributario conosce;
d) articolazione del processo tributario in due gradi di giudizio da espletarsi da commissioni tributarie di primo grado con sede nei capoluoghi di provincia e da commissioni tributarie di secondo grado con sede nei capoluoghi di regione, con conseguente applicazione dell'articolo 360 del codice di procedura civile e soppressione della commissione tributaria centrale; nei decreti legislativi sarà prevista l'esclusisone della prova testimoniale e del giuramento nei procedimenti regolati dal presente articolo; si dovrà altresì tenere conto, per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, delle leggi e delle norme statutarie che le riguardano, tenendo fermi in tali province i tribunali tributari di primo e di secondo grado;
e) previsione degli organici dei giudici tributari in numero non inferiore a quello dei componenti delle commissioni tributarie previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, con determinazione del numero delle sezioni in base al flusso medio dei procedimenti e composizione dei collegi giudicanti in tre membri;
f) qualificazione professionale dei giudici tributari in modo che venga assicurata adeguata preparazione nelle discipline giuridiche o economiche acquisita anche con l'esercizio protrattosi per almeno dieci anni di attività professionali; determinazione dei requisiti soggettivi per ricoprire l'ufficio nonché dei criteri rigorosamente obiettivi per la nomina; previsione che i presidenti, compresi quelli delle sezioni, saranno nominati tra i magistrati ordinari, amministrativi o militari, in servizio, a riposo o in congedo; determinazione del regime delle incompatibilità con particolare riferimento all'esercizio di assistenza e di rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, o nelle controversie di carattere tributario; determinazione dello stato giuridico e retributivo e della durata dell'incarico che non potrà essere superiore ai nove anni nello stesso ufficio; nonché previsione di specifiche cause di decadenza e adeguamento dell'intera nuova disciplina a quella vigente in materia di responsabilità civile. Sarà altresì previsto che i presidenti e gli altri componenti delle commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e della commissione tributaria centrale, ove sussistano i requisiti, possono essere nominati prioritariamente componenti delle nuove commissioni tributarie sino alla concorrenza dei posti disponibili;
g) adeguamento delle norme del processo tributario a quelle del processo civile; in particolare dovrà essere altresì stabilito quanto segue:
1) previsione di una disciplina uniforme per la proposizione del ricorso nei vari gradi di giurisdizione e della trattazione della controversia in camera di consiglio in mancanza di tempestiva richiesta espressa dell'udienza di discussione;
2) previsione e disciplina dell'intervento e della chiamata in giudizio di soggetti che hanno interesse allo stesso in quanto, insieme al ricorrente, destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso;
3) disciplina della sospensione, dell'interruzione e dell'estinzione del processo, nonché della decadenza dalle impugnazioni, al fine di abbreviare la pendenza del processo in relazione all'inerzia delle parti;
4) disciplina delle comunicazioni e delle notificazioni con la previsione dell'impiego più largo possibile del servizio postale;
5) previsione, quale condizione di ammissibilità dell'appello dell'ufficio, dell'autorizzazione da parte del funzionario dirigente il servizio del contenzioso della direzione regionale delle entrate e delle direzioni compartimentali del territorio e delle dogane; saranno, inoltre, stabiliti criteri e modalità per l'estinzione del giudizio a seguito di rinuncia delle parti;
h) previsione di un procedimento incidentale ai fini della sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato disposta mediante provvedimento motivato, con efficacia temporale limitata a non oltre la decisione di primo grado e con obbligo di fissazione della udienza entro novanta giorni;
i) disciplina dell'assistenza tecnica delle parti di- verse dall'Amministrazione avanti agli organi della giustizia tributaria ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo e, nelle materie di rispettiva competenza, ad opera di altri esperti in materia tributaria iscritti in albi o ruoli o elenchi istituiti presso l'intendenza di finanza competente per territorio; previsione dell'assistenza delle parti diverse dell'amministrazione ad opera di avvocati, procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali iscritti nell'apposito albo, consulenti del lavoro, consulenti tributari, ovvero mediante procuratore generale o speciale nei procedimenti davanti alle commissioni tributarie ai sensi della lettera b); regime delle spese processuali in base al principio della soccombenza; previsione della facoltà dell'Amministrazione di affidare il patrocinio all'Avvocatura dello Stato nel giudizio di secondo grado;
l) previsione dell'esecuzione coattiva delle decisioni anche a carico dell'Amministrazione soccombente;
m) attribuzione al presidente della commissione o della sezione della competenza a dichiarare la manifesta inammissibilità del ricorso, nonché la sospensione, l'interruzione e l'estinzione del processo con decreto soggetto a reclamo;
n) istituzione di un organo di presidenza della giustizia tributaria composto da tre presidenti di commissione o di sezione e da tre giudici, che scelgono il presidente dell'organo di presidenza tra i presidenti di commissione o di sezione, eletti da tutti i componenti delle nuove commissioni tributarie con voto personale, diretto e segreto, con la determinazione dei requisiti di eleggibilità, del regime delle incompatibilità e della durata della carica dei suoi componenti secondo gli analoghi principi in vigore per i componenti degli organi di autogoverno delle magistrature ordinaria e amministrativa:
o) affidamento all'organo di presidenza della giustizia tributaria di competenza deliberativa a verficare i requisiti di eleggibilità dei suoi componenti elettivi ed a decidere i reclami attinenti alle relative elezioni, nonché sul conferimento degli uffici direttivi e sui provvedimenti di nomina, assegnazione di funzioni e decadenza e in materia disciplinare dei componenti delle nuove commissioni tributarie;
p) previsione di disposizioni in materia di responsabilità civile dei componenti delle commissioni tributarie;
q) istituzione di un contingente del personale indicato all'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, delle segreterie degli organi di giustizia tributaria con una dotazione organica complessivamente adeguata al carico di lavoro dei servizi e allo svolgimento della funzione ispettiva degli stessi; al contingente saranno inizialmente assegnati gli appartenenti ad analoghi ruoli dell'Amministrazione finanziaria attualmente in servizio presso le commissioni tributarie, con la previsione della riduzione delle piante organiche dei contingenti dell'Amministrazione finanziaria contestualmente ed in corrispondenza delle unità che saranno trasferite al contingente suddetto. Al fine di assicurare l'uniformità di trattamento con il personale delle segreterie e delle cancellerie degli altri organi giurisdizionali potrà essere prevista, ove più favorevole, l'attribuzione, con decorrenza dalla data di entrata in funzione delle nuove commissioni tributarie, delle indennità di cui alla legge 22 giugno 1988, n. 221, in luogo del compenso incentivante la produttività di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, del compenso incentivante base di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344, e di qualsiasi altro compenso o indennità incentivante la produttività;
r) automazione dei servizi del contenzioso tributario, con utilizzazione dell'informatica con particolare riferimento alla formazione dei ruoli ed al collegamento con gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria;
s) attribuzione al servizio del contenzioso, nell'ambito di ciascun dipartimento del Ministero delle finanze, della competenza a:
1) formulare, eventualmente sentita l'Avvocatura generale dello Stato, indirizzi agli uffici in tema di difesa dell'Amministrazione finanziaria, sulle questioni oggetto di controversie pendenti, di rilevante interesse o di ricorrente frequenza;
2) esaminare l'attività di rappresentanza e difesa dell'Amministrazionesvolta dagli uffici;
3) rilevare con criteri di sistematicità, anche avvalendosi del sistema informativo, i motivi maggiormente ricorrenti nell'accoglimento delle impugnative avverso atti di accertamento, di liquidazione d'imposta, di irrogazioni di sanzioni o avverso il ruolo ed altri provvedimenti, compreso quello di reiezione dell'istanza di rimborso, elaborando conseguentemente direttive per gli uffici nonché formulando proposte concernenti anche modifiche legislative;
4) effettuare rilevazioni statistiche relative ai processi pendenti, a quelli definiti ed ogni altro dato ed elemento quantitativo in ordine ai provvedimenti adottati;
t) previsione di disposizioni per la richiesta della trattazione e la costituzione in giudizio con il rispetto delle norme sulla assistenza tecnica in applicazione del criterio direttivo di cui alla lettera i), innanzi alle nuove commissioni tributarie, dei ricorsi pendenti, alla data di entrata in funzione dei nuovi organi della giustizia tributaria, dinanzi alle commissioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
636, nonché previsione della estinzione del giudizio nel caso di mancata presentazione nei termini dell'istanza di trattazione;
u) previsione che per i processi pendenti avanti alle corti d'appello alla data di emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo continuino ad applicarsi le norme vigenti alla stessa data e che la medesima disposizione si applichi anche ai processi pendenti alla stessa data davanti alla commissione tributaria centrale, semprechè sia presentata istanza di trattazione, secondo quanto previsto nella lettera t) e che in detta istanza non sia richiesto l'esame da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 360 del codice di procedura civile; in ogni caso la commissione tributaria centrale deve trattare ad esurimento i processi entro il 31 dicembre 1995;
v) adeguamento con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e di grazia e giustizia, del numero delle sezioni, nonché determinazione del compenso mensile spettante ai presidenti, ai presidenti di sezione e agli altri componenti degli organi giurisdizionali tributari secondo criteri uniformi che tengano conto delle funzioni e dell'attività svolta nonché delle spese sostenute per l'intervento alle sedute dei componenti residenti in comuni diversi da quello in cui ha sede la commissione tributaria;
z) revisione della disciplina dell'iscrizione provvisoria a ruolo ovvero del pagamento provvisorio delle imposte accertate, coordinandola con la previsione di due gradi del giudizio.
2. I decreti legislativi di cui al presente articolo saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.
Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo invia il testo dei decreti legislativi alle Camere; la commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, esprime, entro sessanta giorni, il proprio parere.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 170 miliardi annui a decorrere dall'anno 1993, si fa fronte mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate recate dalla presente legge".
- Si trascrivono rispettivamente, i testi del terzo comma dell'art. 17 della legge n. 825/1971, nonché del
comma 4, dell'art. 1 della legge n. 550/1987:
"Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro tre anni dall'entrata in vigore delle disposizioni previste dal primo comma sentito il parere di una commissione parlamentare composta da nove senatori e nove deputati, nominati, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Presidenti delle rispettive Assemblee, uno o più testi unici concernenti le norme ema- nate in base alla presente legge, nonché quelle rimaste in vigore per le medesime materie, apportando le modifiche necessarie per il migliore coordinamento delle diverse disposizioni e per eliminare ogni eventuale contrasto con i principi e i criteri direttivi stabiliti dalla presente legge".
"4. La commissione parlamentare di cui all'art. 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è composta da quindici senatori e quindici deputati nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblee in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari".
Nota all'art. 1:
- Il D.Lgs. n. 545/1992 è pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 5.