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DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 545

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/01/2024)
Testo in vigore dal:  16-9-2022
aggiornamenti all'articolo

Art. 9


Procedimenti di nomina dei componenti delle
((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado))

((
1. Alla prima e alle successive nomine dei magistrati tributari nonché alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione conforme del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria
2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui al comma 1
((relative alle nomine successive alla prima,))
sulla base di elenchi formati relativamente ad ogni
((corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado))
e comprendenti tutti gli appartenenti alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da conferire che hanno comunicato la propria disponibilità all'incarico e sono in possesso dei requisiti prescritti.
2-bis. Per le
((corti di giustizia tributaria di secondo grado))
i posti da conferire sono attribuiti in modo da assicurare progressivamente la presenza in tali commissioni di due terzi dei giudici selezionati tra i magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili, in servizio o a riposo, ovvero gli avvocati dello Stato, a riposo.
((27))
3.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130))
.
4.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130))
.
5.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130))
.
6.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130))
.

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AGGIORNAMENTO (27)

La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera a)) che nel presente decreto "le parole: «commissione tributaria provinciale», «commissioni tributarie provinciali», «commissione tributaria regionale», «commissioni tributarie regionali», «commissione tributaria» e «commissioni tributarie», ovunque ricorrono, sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti di giustizia tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado», «corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado»".