DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 545

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 16-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
Procedimenti di nomina dei  componenti  delle  ((corti  di  giustizia
                tributaria di primo e secondo grado)) 
  ((1. Alla prima e alle successive nomine dei  magistrati  tributari
nonche' alle nomine dei giudici tributari di cui all'articolo  1-bis,
comma 1, si provvede con decreto del Ministro dell'economia  e  delle
finanze, previa deliberazione conforme del  Consiglio  di  presidenza
della giustizia tributaria)). 
  2. Il consiglio di presidenza procede alle deliberazioni di cui  al
comma 1 ((relative alle nomine successive alla prima,)) sulla base di
elenchi formati relativamente ad ogni ((corte di giustizia tributaria
di primo e secondo grado)) e comprendenti tutti gli appartenenti alle
categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 per il posto da  conferire
che hanno comunicato la propria disponibilita' all'incarico e sono in
possesso dei requisiti prescritti. 
  2-bis. Per le ((corti di giustizia tributaria di secondo grado))  i
posti  da  conferire  sono   attribuiti   in   modo   da   assicurare
progressivamente la presenza in tali commissioni  di  due  terzi  dei
giudici  selezionati  tra  i  magistrati  ordinari,   amministrativi,
militari e contabili, in servizio o a  riposo,  ovvero  gli  avvocati
dello Stato, a riposo. ((27)) 
  3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130)). 
  4. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130)). 
  5. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130)). 
  6. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 31 AGOSTO 2022, N. 130)). 
 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".