DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 545

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2022)
Testo in vigore dal: 16-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
(( (I giudici delle corti di giustizia tributaria di primo grado). )) 
 
  ((1. La nomina a magistrato  tributario  si  consegue  mediante  un
concorso per esami bandito in relazione ai posti vacanti e  a  quelli
che si renderanno vacanti nel quadriennio  successivo,  per  i  quali
puo' essere attivata la procedura di reclutamento. 
  2. Il concorso per esami consiste in una prova scritta,  effettuata
con le procedure di cui all'articolo 8 del regio decreto  15  ottobre
1925, n. 1860, e in una prova orale. 
  3. La prova scritta ha la  prevalente  funzione  di  verificare  la
capacita'  di  inquadramento  logico  sistematico  del  candidato   e
consiste nello svolgimento di due elaborati  teorici  rispettivamente
vertenti sul diritto tributario e sul diritto civile  o  commerciale,
nonche'  in  una  prova  teorico-pratica   di   diritto   processuale
tributario. 
  4. La prova orale verte su: 
    a) diritto tributario e diritto processuale tributario; 
    b) diritto civile e diritto processuale civile; 
    c) diritto penale; 
    d) diritto costituzionale e diritto amministrativo; 
    e) diritto commerciale e fallimentare; 
    f) diritto dell'Unione europea; 
    g) diritto internazionale pubblico e privato; 
    h) contabilita' aziendale e bilancio; 
    i) elementi di informatica giuridica; 
    l) colloquio in una  lingua  straniera,  indicata  dal  candidato
all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta  fra  le
seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco. 
  5. Sono ammessi alla prova  orale  i  candidati  che  ottengono  un
punteggio non inferiore a dodici ventesimi in ciascun elaborato della
prova scritta. Conseguono l'idoneita' i candidati  che  ottengono  un
punteggio non inferiore a sei decimi in ciascuna delle materie  della
prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a i), e un  giudizio  di
sufficienza  nel  colloquio  nella  lingua  straniera  prescelta,   e
comunque una votazione complessiva nelle due prove  non  inferiore  a
novanta punti. Non sono ammesse frazioni di punto.  Agli  effetti  di
cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il giudizio  in
ciascuna delle prove scritte e orali e'  motivato  con  l'indicazione
del solo  punteggio  numerico  e  il  giudizio  di  insufficienza  e'
motivato con la sola formula "non idoneo". 
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  previa
deliberazione conforme del Consiglio di  presidenza  della  giustizia
tributaria, terminata la valutazione degli  elaborati  scritti,  sono
nominati   componenti   della   commissione   esaminatrice    docenti
universitari delle lingue indicate dai candidati ammessi  alla  prova
orale. I commissari cosi' nominati  partecipano  in  soprannumero  ai
lavori della  commissione,  ovvero  delle  sottocommissioni,  qualora
formate,  limitatamente  alle  prove  orali  relative   alla   lingua
straniera della quale sono docenti. 
  7. Per la  copertura  dei  posti  di  magistrato  tributario  nella
provincia di Bolzano si applicano gli  specifici  requisiti  previsti
dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
fermo restando, comunque, che il colloquio di cui al comma 4, lettera
l),  deve  svolgersi  in  una  lingua  diversa  rispetto   a   quella
obbligatoria per il conseguimento dell'impiego)).