DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 545

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
Testo in vigore dal: 16-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
La composizione delle ((corti di  giustizia  tributaria  di  primo  e
                           secondo grado)) 
  1. A ciascuna delle commissioni tributarie provinciali e  regionali
e' preposto un  presidente  che  presiede  anche  la  prima  sezione.
L'incarico ha durata quadriennale a decorrere dalla data di esercizio
effettivo delle funzioni ed e' rinnovabile per una sola volta  e  per
un uguale periodo, previa valutazione positiva da parte del Consiglio
di presidenza della giustizia tributaria  dell'attivita'  svolta  nel
primo triennio del quadriennio iniziale. Il Consiglio  di  presidenza
della giustizia tributaria  stabilisce  con  proprio  regolamento  il
procedimento e le modalita' di tale valutazione, garantendo la previa
interlocuzione con  l'interessato.  Il  Presidente  non  puo'  essere
nominato tra soggetti che raggiungeranno l'eta' pensionabile entro  i
quattro anni successivi alla nomina. (30) ((27)) 
  1-bis. A seguito di valutazione negativa da parte del Consiglio  di
presidenza  della   giustizia   tributaria   e   comunque   all'esito
dell'ottavo anno di esercizio delle funzioni di cui al  comma  1,  il
giudice tributario e' riassegnato a sua richiesta, salvo tramutamento
all'esercizio  di  funzioni  analoghe  o  diverse   all'incarico   di
presidente di sezione nella ((corte di giustizia tributaria di  primo
e secondo grado)) a cui era preposto ovvero in quella  di  precedente
provenienza. 
  2. Il presidente  della  commissione,  in  caso  di  assenza  o  di
impedimento, e' sostituito nelle  funzioni  non  giurisdizionali  dal
presidente  di  sezione   con   maggiore   anzianita'   nell'incarico
subordinatamente d'eta'. ((27)) 
  3. Il presidente di commissione con  oltre  quindici  sezioni  puo'
delegare  sue  attribuzioni  non  giurisdizionali  ad  uno   o   piu'
presidenti di sezione con i criteri di cui al comma 2. ((27)) 
  4.  A   ciascuna   sezione   e'   assegnato   un   presidente,   un
vice-presidente e non meno di ((due magistrati o giudici tributari)). 
  5. Ogni collegio giudicante  e'  presieduto  dal  presidente  della
sezione o dal vicepresidente e giudica con numero invariabile di  tre
votanti. 
  6. Se in una sezione mancano i componenti necessari per  costituire
il collegio giudicante, il presidente  della  commissione  designa  i
componenti di altre sezioni. ((27)) 
 
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AGGIORNAMENTO (30) 
  Il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 ha  disposto  (con  l'art.  12,
comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 1  del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.  545,  come  sostituito  dal
comma 1, lettera a), dell'articolo 11 agli incarichi  in  corso  alla
data di entrata in vigore del presente decreto, si tiene conto  anche
del periodo maturato alla medesima data nelle relative funzioni". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".