DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 545

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2022)
Testo in vigore dal: 16-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-bis 
                (( (La giurisdizione tributaria). )) 
 
  ((1. La  giurisdizione  tributaria  e'  esercitata  dai  magistrati
tributari e  dai  giudici  tributari  nominati  presso  le  corti  di
giustizia tributaria di primo e secondo  grado,  presenti  nel  ruolo
unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della  legge  12
novembre 2011, n. 183, alla data del 1° gennaio 2022. 
  2. I magistrati tributari di cui al comma 1 sono reclutati  secondo
le modalita' previste dagli articoli da 4 a 4-quater. 
  3. L'organico dei  magistrati  tributari  di  cui  al  comma  2  e'
individuato in 448 unita' presso le corti di giustizia tributaria  di
primo grado e 128 unita' presso le corti di giustizia  tributaria  di
secondo grado)).