DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 545

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2022)
Testo in vigore dal: 16-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
           Trattamento economico ((dei giudici tributari)) 
  1. Il Ministro delle finanze con proprio decreto di concerto con il
Ministro del tesoro determina il compenso fisso mensile spettante  ai
componenti ((delle corti di giustizia tributarie di primo  e  secondo
grado presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4,  comma  39-bis,
della legge 12 novembre 2011, n. 183)). 
  2. Con il decreto di cui al comma  1,  oltre  al  compenso  mensile
viene determinato un compenso aggiuntivo per ogni  ricorso  definito,
anche se riunito ad altri  ricorsi,  secondo  criteri  uniformi,  che
debbono tener conto delle funzioni e  dell'apporto  di  attivita'  di
ciascuno   alla   trattazione   della   controversia,   compresa   la
deliberazione e la redazione della sentenza, nonche', per i residenti
in comuni diversi della stessa regione da quello in cui  ha  sede  la
commissione, delle spese sostenute per l'intervento alle sedute della
commissione.  Il  compenso  e'  liquidato  in   relazione   ad   ogni
provvedimento emesso. ((27)) 
  3.  La  liquidazione  dei  compensi  e'  disposta  dalla  direzione
regionale delle entrate, nella cui circoscrizione ha sede la  ((corte
di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) di appartenenza ed
i pagamenti relativi sono  fatti  dal  dirigente  responsabile  della
segreteria della commissione, quale  funzionario  delegato  cui  sono
accreditati i fondi necessari. ((27)) 
  3-bis. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 sono  cumulabili  con  i
trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati. 
  ((3-ter. I compensi di cui ai commi 1, 2 e 3 non  possono  superare
in ogni caso l'importo di euro 72.000 lordi annui)). 
 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»".