DECRETO LEGISLATIVO 31 dicembre 1992, n. 545

Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2022)
Testo in vigore dal: 16-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
 
(Durata   dell'incarico   e   assegnazione   degli   incarichi    per
                           trasferimento). 
  1. La nomina ((dei giudici tributari presenti nel  ruolo  unico  di
cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12  novembre  2011,  n.
183, alla data del 1°  gennaio  2022,))  a  una  delle  funzioni  dei
componenti delle commissioni tributarie provinciali e  regionali  non
costituisce in nessun caso rapporto di pubblico impiego. ((27)) 
  2. ((I magistrati tributari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e i
giudici  tributari  del  ruolo   unico   di   cui   al   comma   1)),
indipendentemente dalle funzioni svolte,  cessano  dall'incarico,  in
ogni caso, al compimento del ((settantesimo)) anno di eta'. ((27)) 
  3. I presidenti di sezione, i vice presidenti e i componenti  delle
commissioni tributarie provinciali e  regionali  non  possono  essere
assegnati alla stessa sezione della medesima commissione per piu'  di
cinque anni consecutivi. ((27)) 
  ((4. I componenti delle corti di giustizia tributaria  di  primo  e
secondo  grado,  indipendentemente  dalla  funzione  o  dall'incarico
svolti, non possono concorrere all'assegnazione  di  altri  incarichi
prima di due anni dal giorno in cui sono stati immessi nelle funzioni
dell'incarico ricoperto)). 
  ((4-bis. Ferme restando le  modalita'  indicate  nel  comma  4-ter,
l'assegnazione del  medesimo  incarico  o  di  diverso  incarico  per
trasferimento dei componenti delle corti di giustizia  tributaria  di
primo e secondo grado in servizio  e'  disposta,  salvo  giudizio  di
demerito, sulla base dei punteggi stabiliti dalla tabella F  allegata
al presente decreto. Il Consiglio di presidenza, in caso  di  vacanza
nei posti di presidente, di presidente di sezione, di vice presidente
e di componente presso una sede giudiziaria  di  corte  di  giustizia
tributaria, provvede  a  bandire,  almeno  una  volta  l'anno  e  con
priorita' rispetto alle procedure concorsuali di cui all'articolo 4 e
a quelle per diverso incarico, interpelli  per  il  trasferimento  di
giudici che ricoprono la medesima funzione o una funzione superiore. 
  4-ter. L'assegnazione degli  incarichi  e'  disposta  nel  rispetto
delle seguenti modalita': 
    a) la vacanza nei posti di presidente, di presidente di  sezione,
di vice presidente delle corti di giustizia  tributaria  di  primo  e
secondo grado e di componente delle corti di giustizia tributaria  e'
portata  dal  Consiglio  di  presidenza  a  conoscenza  di  tutti   i
componenti  delle  corti  di  giustizia  tributaria  in  servizio,  a
prescindere dalle funzioni svolte, con indicazione del termine  entro
il quale chi aspira all'incarico deve presentare domanda; 
    b) alla nomina per ciascuno degli incarichi di cui  alla  lettera
a) si procede sulla base di elenchi  formati  relativamente  ad  ogni
corte di giustizia tributaria e comprendenti tutti  gli  appartenenti
alle categorie indicate negli articoli 3, 4  e  5  per  il  posto  da
conferire,   che   hanno   comunicato   la   propria   disponibilita'
all'incarico e  sono  in  possesso  dei  requisiti  prescritti.  Alla
comunicazione di disponibilita' all'incarico deve essere allegata  la
documentazione circa l'appartenenza ad una delle  categorie  indicate
negli articoli 3, 4 e 5 ed  il  possesso  dei  requisiti  prescritti,
nonche' la dichiarazione di non essere in alcuna delle situazioni  di
incompatibilita' indicate all'articolo 8. Le esclusioni dagli elenchi
di  coloro   che   hanno   comunicato   la   propria   disponibilita'
all'incarico, senza essere in possesso dei requisiti prescritti, sono
deliberate dal Consiglio di presidenza; 
    c) la scelta tra gli  aspiranti  e'  adottata  dal  Consiglio  di
presidenza, salvo giudizio  di  demerito  del  candidato,  secondo  i
criteri di valutazione ed i punteggi stabiliti dalla tabella F e, nel
caso di parita' di punteggio, della maggiore anzianita' anagrafica)). 
  ((5. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria  esprime
giudizio di demerito ove ricorra una delle seguenti condizioni: 
    a) sanzione disciplinare irrogata al  candidato  nel  quinquennio
antecedente la data di scadenza della domanda per l'incarico  per  il
quale concorre; 
    b) rapporto annuo pari o superiore al 60 per cento tra il  numero
dei provvedimenti depositati oltre il  termine  di  trenta  giorni  a
decorrere dalla data di deliberazione e il totale  dei  provvedimenti
depositati dal singolo candidato)). 
  5-bis.  Nei  casi  di   necessita'   di   servizio,   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  puo'  disporre,  su  richiesta  del
Consiglio di presidenza della Giustizia  Tributaria,  l'anticipazione
nell'assunzione delle funzioni. 
 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 31 agosto 2022, n. 130 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1,
lettera  a))  che  nel  presente  decreto  "le  parole:  «commissione
tributaria  provinciale»,   «commissioni   tributarie   provinciali»,
«commissione   tributaria   regionale»,    «commissioni    tributarie
regionali»,  «commissione  tributaria»  e  «commissioni  tributarie»,
ovunque ricorrono, sono sostituite  rispettivamente  dalle  seguenti:
«corte di giustizia tributaria di primo grado», «corti  di  giustizia
tributaria di primo grado», «corte di giustizia tributaria di secondo
grado», «corti di giustizia tributaria di secondo grado»,  «corte  di
giustizia tributaria di primo e secondo grado» e «corti di  giustizia
tributaria di primo e secondo grado»". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che "La disposizione di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2),  si  applica  a
decorrere dal 1° gennaio 2027. Fino al 31 dicembre 2026, i componenti
delle corti  di  giustizia  tributaria  di  primo  e  secondo  grado,
indipendentemente dalle funzioni svolte,  cessano  dall'incarico,  in
ogni caso: 
    a) il 1° gennaio 2023 qualora  abbiano  compiuto  settantaquattro
anni di eta' entro il 31 dicembre  2022,  ovvero  al  compimento  del
settantaquattresimo anno di eta' nel corso dell'anno 2023; 
    b) il 1° gennaio 2024 qualora abbiano compiuto settantatre'  anni
di  eta'  entro  il  31  dicembre  2023,  ovvero  al  compimento  del
settantatreesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2024; 
    c) il 1° gennaio 2025 qualora abbiano compiuto  settantadue  anni
di  eta'  entro  il  31  dicembre  2024,  ovvero  al  compimento  del
settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2025; 
    d) il 1° gennaio 2026 qualora abbiano compiuto settantuno anni di
eta'  entro  il  31  dicembre  2025,   ovvero   al   compimento   del
settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2026".