DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 527

Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/09/2018)
Testo in vigore dal: 14-9-2018
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-bis. 
 
  ((1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
    a) "arma da fuoco", qualsiasi arma portatile a canna che espelle,
e' progettata per espellere o puo'  essere  trasformata  al  fine  di
espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante  l'azione
di un propellente combustibile, ad eccezione degli oggetti di cui  al
punto III dell'allegato I della direttiva  91/477/CEE,  e  successive
modificazioni. Si considera,  altresi',  "arma  da  fuoco"  qualsiasi
oggetto idoneo a essere trasformato al fine di  espellere  un  colpo,
una pallottola o un proiettile mediante l'azione  di  un  propellente
combustibile se: 
      1) ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, 
      2)come risultato delle sue caratteristiche di  fabbricazione  o
del materiale a tal fine utilizzato, puo' essere cosi' trasformato; 
    b) "parte", ciascuna delle  seguenti  componenti  essenziali:  la
canna, il telaio, il fusto,  comprese  le  parti  sia  superiore  sia
inferiore (upper receiver e lower receiver),  nonche',  in  relazione
alle  modalita'  di   funzionamento,   il   carrello,   il   tamburo,
l'otturatore o il blocco di culatta che, in quanto oggetti  distinti,
rientrano nella categoria in cui  e'  stata  classificata  l'arma  da
fuoco  sulla  quale  sono  installati  o  sono  destinati  ad  essere
installati; 
    c) "armi da fuoco camuffate": le armi fabbricate o trasformate in
modo da assumere le caratteristiche esteriori di un altro oggetto; 
    d) "munizione", l'insieme della cartuccia o dei suoi  componenti,
compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le  pallottole
o i proiettili, utilizzati in un'arma da fuoco a condizione che  tali
componenti siano soggetti ad autorizzazione; 
    e)"tracciabilita'", il  controllo  sistematico  dei  passaggi  di
proprieta' dal fabbricante  all'acquirente,  o,  laddove  consentito,
della disponibilita' delle  armi  da  fuoco  e  delle  loro  parti  e
munizioni, per finalita' di prevenzione e repressione  dei  reati  in
materia, nonche' per  finalita'  di  analisi  dei  relativi  fenomeni
criminali; 
    f)"intermediario", qualsiasi persona fisica o giuridica,  diversa
dall'armaiolo e dai soggetti che  esercitano  la  sola  attivita'  di
trasporto, che svolge, pur senza avere la materiale disponibilita' di
armi da fuoco, loro parti  o  munizioni,  un'attivita'  professionale
consistente integralmente o in parte: 
      1) nella negoziazione o organizzazione di  transazioni  dirette
all'acquisto, alla vendita o alla fornitura di armi  da  fuoco,  loro
parti o munizioni; 
      2) nell'organizzazione del trasferimento di armi da fuoco, loro
parti o munizioni all'interno del territorio  nazionale  o  di  altro
Stato membro, dallo Stato italiano  ad  altro  Stato  anche  terzo  e
viceversa o fra uno Stato membro e  un  altro  Stato  anche  terzo  e
viceversa; 
    g) "armaiolo", qualsiasi persona fisica o giuridica che  esercita
un'attivita' professionale consistente integralmente o  in  parte  in
una o piu' attivita' fra le seguenti: 
      1) fabbricazione, commercio, scambio, assemblaggio,  locazione,
riparazione, disattivazione, modifica o  trasformazione  di  armi  da
fuoco o loro parti; 
      2) fabbricazione, commercio, scambio, modifica o trasformazione
di munizioni.))