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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal:  22-7-1993
aggiornamenti all'articolo

Art. 29

Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e per le comunità montane
1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna amministrazione provinciale, per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per l'anno 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. Il contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
((4))
2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascun comune per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario spettante per il 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 333 del 1989 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Il contributo è erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di ciascun trimestre.
((4))
3. A valere sul fondo ordinario di cui al comma 1, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere a ciascuna comunità montana per l'anno 1993, un contributo distinto nelle seguenti quote:
a) una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;
b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunità montane in proporzione alla popolazione montana residente, da erogarsi entro il mese di ottobre 1993.
4. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale per le comunità montane, è subordinata alla presentazione delle certificazioni del bilancio di previsione 1993 e del conto consuntivo 1991 disposta con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
4-bis. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le amministrazioni provinciali e per i comuni, è subordinata inoltre alla presentazione della dichiarazione del legale rappresentante dell'ente dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilità e di quello per la disciplina dei contratti, previsti dall'articolo 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 155 convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 243 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per l'anno 1993 i contributi ordinari spettanti alle amministrazioni provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono ridotti del 3 per cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. Sono esclusi dalla riduzione gli enti locali dichiarati dissestati alla data di entrata in vigore del presente decreto."