DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2001
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 17 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'imposta comunale sugli immobili non e' deducibile agli effetti
delle imposte erariali sui redditi. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537. (8) 
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )). 
  4. Sono esclusi  dall'imposta  locale  sui  redditi  i  redditi  di
fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali
od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili
e dei terreni agricoli, nonche' i redditi agrari di cui  all'articolo
29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4  hanno  effetto  per  i
redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1›  gennaio  1993
ovvero,  per  i  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle   persone
giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno  solare,
per quelli prodotti dal primo  periodo  di  imposta  successivo  alla
detta data. (35) 
  6. Con effetto dal 1 gennaio 1993 e' soppressa  l'imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua
ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto  di  applicazione  di
essa si e' verificato anteriormente alla predetta data;  con  decreto
del  Ministro  delle  finanze  sono   stabilite   le   modalita'   di
effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti. 
  7. L'imposta comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili
continua ad essere dovuta, con  le  aliquote  massime  e  l'integrale
acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche  nel
caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1›
gennaio 1993 fino al 1 gennaio 2003 limitatamente  all'incremento  di
valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine: 
    a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, e'  assunto
in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre  1992
ovvero,  in  caso  di  utilizzazione   edificatoria   dell'area   con
fabbricato in corso di  costruzione  o  ricostruzione  alla  predetta
data,  a  quello  dell'area  alla  data  di  inizio  dei  lavori   di
costruzione o ricostruzione; 
    b) gli  scaglioni  per  la  determinazione  delle  aliquote  sono
formati con riferimento al  periodo  preso  a  base  per  il  calcolo
dell'incremento di valore imponibile; 
    c) le spese di acquisto, di costruzione  ed  incrementative  sono
computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b). 
  8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale  sull'incremento
di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non  si  applica
la disposizione dell'articolo 22 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 15, comma 5)
che le modifiche apportate ai commi 2 e 3 del  presente  articolo  si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al  31  dicembre
1993. 
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AGGIORNAMENTO (35) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-31 luglio 2000, n. 403 (in
G.U.  1a  s.s.  9/8/2000,  n.  33)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del comma 5 del presente art. 17 "nella parte in  cui,
per coloro che sono soggetti all'imposta sul  reddito  delle  persone
giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con  l'anno  solare,
non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui  redditi(ILOR)
di fabbricati ed altri redditi contemplati nel comma 4."