DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
vigente al 21/03/2023
Testo in vigore dal: 4-6-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
                           Base imponibile 
 
  1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di cui 
al comma 2 dell'articolo 1. 
  2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da
quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite  risultanti
in  catasto,  vigenti  al  1  gennaio  dell'anno  di  imposizione,  i
moltiplicatori determinati con i criteri e le modalita' previsti  dal
primo periodo dell'ultimo comma  dell'articolo  52  del  testo  unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. 
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446. 
  3. Per i fabbricati classificabili  nel  gruppo  catastale  D,  non
iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono  iscritti  in
catasto con attribuzione di rendita, il valore e'  determinato,  alla
data di inizio di ciascun anno solare  ovvero,  se  successiva,  alla
data di acquisizione,  secondo  i  criteri  stabiliti  nel  penultimo
periodo del comma 3, dell'articolo  7  del  decreto-legge  11  luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti:  per  l'anno  1993:
1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno  1990:
1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno  1987:
1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno  1984:
1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80. 
I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze
da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale.  In  caso  di   locazione
finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la  procedura
di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze
del 19 aprile 1994, n. 701 con conseguente determinazione del  valore
del fabbricato sulla base della rendita  proposta,  a  decorrere  dal
primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale  tale
rendita e' stata annotata negli atti catastali, ed  estensione  della
procedura prevista nel terzo periodo del  comma  primo  dell'articolo
11; in mancanza di rendita proposta il valore  e'  determinato  sulla
base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato  a
fornire tempestivamente al locatario tutti i dati  necessari  per  il
calcolo. (9) (14) (18) (27) (31) (34) (40) (44) (49) (50) (52) (54) 
(58) (61) (64) (67) (69) (75) (78) (82) (84) (86) (87) (89)((90)) 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
  5. Per le aree fabbricabili, il  valore  e'  costituito  da  quello
venale in comune commercio al 1  gennaio  dell'anno  di  imposizione,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,  all'indice  di
edificabilita', alla destinazione d'uso consentita,  agli  oneri  per
eventuali  lavori  di  adattamento  del  terreno  necessari  per   la
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di 
aree aventi analoghe caratteristiche. 
  6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di  demolizione
di fabbricato, di interventi di recupero a  norma  dell'articolo  31,
comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,  la
base imponibile e' costituita  dal  valore  dell'area,  la  quale  e'
considerata  fabbricabile  anche  in  deroga   a   quanto   stabilito
nell'articolo 2, senza computare il valore del  fabbricato  in  corso
d'opera, fino alla data di ultimazione  dei  lavori  di  costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se  antecedente,  fino  alla
data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e' 
comunque utilizzato. 
  7. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito  da  quello  che
risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in
catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, un 
moltiplicatore pari a settantacinque. 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il Decreto 9 aprile 1994, (in G.U. 26/04/1994, n. 95)  ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  la  modifica  dei  coefficienti  per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il Decreto 5 maggio 1995, (in G.U. 12/05/1995, n. 109) ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  la  modifica  dei  coefficienti  per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il Decreto 2 maggio 1996, (in G.U. 11/05/1996, n. 109) ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  la  modifica  dei  coefficienti  per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il Decreto 24 marzo 1998, (in G.U. 14/04/1998, n. 86), ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  la  modifica  dei  coefficienti  per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il Decreto 19 febbraio  1999,  (in  G.U.  24/02/1999,  n.  45),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  Il Decreto 21 marzo 2000, (in G.U. 21/04/2000, n. 94), ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  la  modifica  dei  coefficienti  per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il Decreto 15 marzo 2001, (in G.U. 28/03/2001, n. 73), ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  la  modifica  dei  coefficienti  per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  Il Decreto 27 febbraio  2002,  (in  G.U.  07/03/2002,  n.  56),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (49) 
  Il Decreto 03 marzo 2003, (in G.U. 08/03/2003, n. 56), ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  la  modifica  dei  coefficienti  per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il Decreto 15 marzo 2004, (in G.U. 24/03/2004, n. 70), ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  la  modifica  dei  coefficienti  per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 22 febbraio  2005,  (in  G.U.  09/03/2005,  n.  56),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (54) 
  Il Decreto 22 febbraio  2006,  (in  G.U.  28/02/2006,  n.  49),  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (58) 
  Il Decreto 09 marzo 2007, (in G.U. 16/03/2007, n. 63), ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  la  modifica  dei  coefficienti  per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (61) 
  Il Decreto 10 marzo 2008, (in G.U. 17/03/2008, n. 65), ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  la  modifica  dei  coefficienti  per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 23 marzo 2009, (in G.U. 31/03/2009, n. 75), ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  la  modifica  dei  coefficienti  per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (67) 
  Il Decreto 09 marzo 2010, (in G.U. 24/03/2010, n. 69), ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  la  modifica  dei  coefficienti  per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (69) 
  Il Decreto 14 marzo 2011, (in G.U. 01/04/2011, n. 75), ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  la  modifica  dei  coefficienti  per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (75) 
  Il Decreto 05 aprile 2012, (in G.U. 11/04/2012, n. 85), ha disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  la  modifica  dei  coefficienti  per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  Il Decreto 18 aprile 2013 (in G.U. 26/04/2013, n. 97)  ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  la  modifica  dei  coefficienti  per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  Il Decreto 19  febbraio  2014,  (in  G.U.  24/02/2014,  n.  45)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (84) 
  Il Decreto 25 marzo 2015, (in G.U. 30/03/2015, n. 74)  ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  la  modifica  dei  coefficienti  per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (86) 
  Il Decreto 29  febbraio  2016,  (in  G.U.  07/03/2016,  n.  55)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dei coefficienti per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
 
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AGGIORNAMENTO (87) 
  Il Decreto 14 aprile 2017, (in G.U. 28/04/2017, n. 98) ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  la  modifica  dei  coefficienti  per  la
determinazione del valore dei fabbricati di cui al comma 3 del 
presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 19 aprile 2018 (in G.U. 30/04/2018, n. 99)  ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  che  "Agli   effetti   dell'applicazione
dell'Imposta municipale propria (IMU) e del  Tributo  per  i  servizi
indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2018, per la determinazione del
valore dei fabbricati  di  cui  all'art.  5,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento 
sono stabiliti nelle seguenti misure: 
 
 
    per l'anno 2018 = 1,01; 
    per l'anno 2017 = 1,01; 
    per l'anno 2016 = 1,01; 
    per l'anno 2015 = 1,02; 
    per l'anno 2014 = 1,02; 
    per l'anno 2013 = 1,02; 
    per l'anno 2012 = 1,05; 
    per l'anno 2011 = 1,08; 
    per l'anno 2010 = 1,09; 
    per l'anno 2009 = 1,10; 
    per l'anno 2008 = 1,15; 
    per l'anno 2007 = 1,19; 
    per l'anno 2006 = 1,22; 
    per l'anno 2005 = 1,26; 
    per l'anno 2004 = 1,33; 
    per l'anno 2003 = 1,37; 
    per l'anno 2002 = 1,42; 
    per l'anno 2001 = 1,46; 
    per l'anno 2000 = 1,51; 
    per l'anno 1999 = 1,53; 
    per l'anno 1998 = 1,55; 
    per l'anno 1997 = 1,59; 
    per l'anno 1996 = 1,64; 
    per l'anno 1995 = 1,69; 
    per l'anno 1994 = 1,74; 
    per l'anno 1993 = 1,78; 
    per l'anno 1992 = 1,79; 
    per l'anno 1991 = 1,83; 
    per l'anno 1990 = 1,91; 
    per l'anno 1989 = 2,00; 
    per l'anno 1988 = 2,09; 
    per l'anno 1987 = 2,26; 
    per l'anno 1986 = 2,44; 
    per l'anno 1985 = 2,61; 
    per l'anno 1984 = 2,79; 
    per l'anno 1983 = 2,96; 
    per l'anno 1982 e 
    anni precedenti = 3,13". 
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AGGIORNAMENTO (90) 
  Il Decreto 6 maggio 2019 (in G.U. 20/05/2019, n. 116)  ha  disposto
(con  l'art.  1,  comma  1)  che  "Agli   effetti   dell'applicazione
dell'Imposta municipale propria (IMU) e del  Tributo  per  i  servizi
indivisibili (TASI) dovuti per l'anno 2019, per la determinazione del
valore dei fabbricati  di  cui  all'art.  5,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento
sono stabiliti nelle seguenti misure: 
    

     per l'anno       per l'anno 2018 = 1,03      per l'anno
     2019 = 1,02                                  2017 = 1,04

     per l'anno       per l'anno 2015 = 1,05      per l'anno
     2016 = 1,04                                  2014 = 1,05

     per l'anno       per l'anno 2012 = 1,08      per l'anno
     2013 = 1,05                                  2011 = 1,11

     per l'anno       per l'anno 2009 = 1,14      per l'anno
     2010 = 1,13                                  2008 = 1,18

     per l'anno       per l'anno 2006 = 1,26      per l'anno
     2007 = 1,22                                  2005 = 1,29

     per l'anno       per l'anno 2003 = 1,41      per l'anno
     2004 = 1,37                                  2002 = 1,47

     per l'anno       per l'anno 2000 = 1,55      per l'anno
     2001 = 1,50                                  1999 = 1,57

     per l'anno       per l'anno 1997 = 1,64      per l'anno
     1998 = 1,60                                  1996 = 1,69

     per l'anno       per l'anno 1994 = 1,79      per l'anno
     1995 = 1,74                                  1993 = 1,83

     per l'anno       per l'anno 1991 = 1,88      per l'anno
     1992 = 1,85                                  1990 = 1,97

     per l'anno       per l'anno 1988 = 2,15      per l'anno
     1989 = 2,06                                  1987 = 2,33

     per l'anno       per l'anno 1985 = 2,69      per l'anno
     1986 = 2,51                                  1984 = 2,87

     per l'anno       per l'anno 1982 e
     1983 = 3,05      anni precedenti = 3,23".