DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
Testo in vigore dal: 17-8-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
                      Retribuzione pensionabile 
  1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia  ed  i  superstiti,  che
alla data del 31  dicembre  1992  possono  far  valere  un'anzianita'
contributiva inferiore a 15 anni, la retribuzione annua  pensionabile
e' determinata con riferimento ai periodi indicati ai commi ottavo  e
quattordicesimo dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1982,  n.  297,
incrementati  dai  periodi  contributivi  che  intercorrono  tra   la
predetta data e quella immediatamente precedente la decorrenza  della
pensione. (4) 
  2. Per i lavoratori che possano far valere, alla  data  di  cui  al
comma  1,  un'anzianita'  contributiva  superiore  ai  15  anni,   la
retribuzione  annua  pensionabile  di   cui   ai   commi   ottavo   e
quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n.  297,  e'  determinata
con  riferimento  alle  ultime   520   settimane   di   contribuzione
antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente  adeguamento
dei criteri di calcolo ivi previsti. 
  3. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma
2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel  periodo  compreso
tra il 1 gennaio 1993  ed  il  31  dicembre  2001,  le  settimane  di
riferimento,  ai  fini  della   determinazione   della   retribuzione
pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato
del 50 per cento del numero  di  settimane  intercorrenti  tra  il  1
gennaio  1993  e  la  data  di   decorrenza   della   pensione,   con
arrotondamento per difetto. ((8)) 
  4. L'incremento di cui al comma 1 trova applicazione nei  confronti
dei lavoratori autonomi iscritti all'I.N.P.S.  che,  al  31  dicembre
1992, abbiano un'anzianita' contributiva inferiore a 15 anni. (4) 
  5. Ai fini del calcolo dei  trattamenti  pensionistici  di  cui  al
presente articolo, le retribuzioni di cui all'articolo 3,  comma  11,
della legge 29 maggio 1982, n. 297, e i redditi di  cui  all'articolo
5, comma 6, e all'articolo 8, comma 4, della legge 2 agosto 1990,  n.
233, sono rivalutati in misura corrispondente  alla  variazione,  tra
l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza  della
pensione, dell'indice annuo dei prezzi al  consumo  per  famiglie  di
operai ed impiegati  calcolato  dall'ISTAT.  Ai  predetti  redditi  e
retribuzioni si applica altresi' un aumento di un  punto  percentuale
per ogni anno solare preso in  considerazione  ai  fini  del  computo
delle retribuzioni e dei  redditi  pensionabili.  6.  Per  i  periodi
relativi ai trattamenti di mobilita' di durata continuativa superiore
all'anno, di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991, ricadenti  nel
periodo di  riferimento  per  la  determinazione  della  retribuzione
pensionabile,  le  retribuzioni  accreditate   figurativamente   sono
rivalutate anche in base agli indici di variazione delle retribuzioni
contrattuali del settore di appartenenza, rilevati dall'Istat. 
    
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D. Lgs. 11 agosto 1993, n. 373 ha disposto (con l'art. 2,  comma
1) che " Per i lavoratori di cui all'art. 3, commi 1 e 4, e  all'art.
7, comma 1, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  503,  la
retribuzione  pensionabile  relativa  alle  anzianita'   contributive
acquisite a decorrere dal 1 gennaio 1993 e' determinata, per la quota
di pensione corrispondente a tali anzianita', secondo le disposizioni
di cui all'art. 1".

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AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 8 agosto 1995, n. 335 ha disposto (con l'art.  1,  comma  17)
che con decorrenza dal 1  gennaio  1996,  per  i  casi  regolati  dal
presente  articolo  3  comma  3,  l'incremento  delle  settimane   di
riferimento delle  retribuzioni  pensionabili,  gia'  previsto  nella
misura del 50 per cento, e' sostituito  dalla  misura  del  66,6  per
cento del numero delle settimane intercorrenti tra il 1 gennaio  1996
e la data  di  decorrenza  della  pensione,  con  arrotondamento  per
difetto.