DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2015)
Testo in vigore dal: 1-1-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
                       Aliquote di rendimento 
  1. La tabella di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 11 marzo
1988, n. 67, e' cosi' modificata: 
    

                                                          Quote di pensione
                                                           corrispondenti
                                                            per ogni anno
                                                            di anzianita'
Quote di retribuzione eccedenti il limite                   contributiva
(espresse in percentuale del limite stesso)                  complessiva


                  -             -  
Sino al 33 per cento . . . . . . . . . . ..                     1,60
Dal 33 per cento al 66 per cento . . . . ..                     1,35
Dal 66 per cento al 90 per cento . . . . ..                     1,10
Oltre il 90 per cento . . . . . . . . . . .                     0,90

    
  2. Le percentuali di  riduzione  derivanti  dal  raffronto  tra  le
aliquote di rendimento operanti al di sotto del limite massimo  della
retribuzione  annua   pensionabile   per   l'assicurazione   generale
obbligatoria e quelle di cui alla tabella determinata al comma 1 sono
estese alle forme di previdenza sostitutive  ed  esclusive,  ai  fini
della determinazione della  misura  delle  relative  pensioni,  fermi
restando i limiti massimi di retribuzione pensionabile  previsti  dai
singoli ordinamenti, ivi compresi quelli  di  cui  all'art.  8  della
legge 31 ottobre 1988,  n.  480  e  le  percentuali  di  abbattimento
operanti oltre i detti limiti se piu' elevate, fatta esclusione per i
casi disciplinati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  20  maggio
1988, n. 160. 
       3.((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 1997, N. 449)).