DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 8-ter 
(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture  e  all'esercizio  di
                attivita' sanitarie e sociosanitarie) 
  1.  La  realizzazione  di  strutture  e  l'esercizio  di  attivita'
sanitarie e sociosanitarie sono subordinate ad  autorizzazione.  Tali
autorizzazioni si applicano  alla  costruzione  di  nuove  strutture,
all'adattamento di strutture  gia'  esistenti  e  alla  loro  diversa
utilizzazione,  all'ampliamento  o  alla  trasformazione  nonche'  al
trasferimento in  altra  sede  di  strutture  gia'  autorizzate,  con
riferimento alle seguenti tipologie: 
    a) strutture  che  erogano  prestazioni  in  regime  di  ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; 
    b) strutture che erogano prestazioni di assistenza  specialistica
in  regime  ambulatoriale,  ivi  comprese  quelle  riabilitative,  di
diagnostica strumentale e di laboratorio; 
    c) strutture sanitarie e sociosanitarie che  erogano  prestazioni
in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno. 
  2.  L'autorizzazione  all'esercizio  di  attivita'  sanitarie   e',
altresi', richiesta per gli studi odontoiatrici, medici  e  di  altre
professioni sanitarie, ove  attrezzati  per  erogare  prestazioni  di
chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche
di particolare complessita'  o  che  comportino  un  rischio  per  la
sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonche' per
le  strutture  esclusivamente  dedicate  ad  attivita'  diagnostiche,
svolte anche a favore di soggetti terzi ((,  e  per  l'erogazione  di
cure domiciliari)). 
  3. Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie  il
Comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia
di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n.398, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
dicembre 1993, n. 493 e  successive  modificazioni,  la  verifica  di
compatibilita' del progetto da parte della regione. Tale verifica  e'
effettuata   in   rapporto   al   fabbisogno   complessivo   e   alla
localizzazione  territoriale  delle  strutture  presenti  in   ambito
regionale, anche al fine  di  meglio  garantire  l'accessibilita'  ai
servizi e valorizzare le aree di insediamento  prioritario  di  nuove
strutture. 
  4. L'esercizio delle attivita' sanitarie e sociosanitarie da  parte
di strutture pubbliche e private presuppone il possesso dei requisiti
minimi, strutturali, tecnologici e organizzativi stabiliti  con  atto
di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge  15
marzo 1997, n. 59,  sulla  base  dei  principi  e  criteri  direttivi
previsti dall'articolo 8, comma 4, del presente decreto. In  sede  di
modificazione del medesimo  atto  di  indirizzo  e  coordinamento  si
individuano gli studi odontoiatrici, medici e  di  altre  professioni
sanitarie di cui al comma 2, nonche' i relativi requisiti minimi. 
  5. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni determinano: 
    a) le modalita' e  i  termini  per  la  richiesta  e  l'eventuale
rilascio della autorizzazione alla realizzazione di strutture e della
autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitaria e sociosanitaria,
prevedendo la possibilita' del riesame dell'istanza, in caso di esito
negativo o di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente; 
    b) gli ambiti territoriali  in  cui  si  riscontrano  carenze  di
strutture o di capacita' produttiva, definendo idonee  procedure  per
selezionare i nuovi soggetti eventualmente interessati.