DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/08/2022)
Testo in vigore dal: 15-8-2012
aggiornamenti all'articolo
                           Art. 8-sexies. 
                           (Remunerazione) 
  1. Le strutture che erogano assistenza ospedaliera e  ambulatoriale
a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo  un
ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali  di
cui all'articolo 8-quinquies e  determinato  in  base  alle  funzioni
assistenziali e alle attivita' svolte nell'ambito e per  conto  della
rete dei servizi di riferimento. Ai  fini  della  determinazione  del
finanziamento  globale   delle   singole   strutture,   le   funzioni
assistenziali di cui al comma 2 sono  remunerate  in  base  al  costo
standard  di  produzione  del  programma  di  assistenza,  mentre  le
attivita' di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predef-
inite per prestazione. 
  ((1-bis. Il valore complessivo della remunerazione  delle  funzioni
non puo' in ogni  caso  superare  il  30  per  cento  del  limite  di
remunerazione assegnato.)) 
  2. Le regioni definiscono  le  funzioni  assistenziali  nell'ambito
delle  attivita'  che  rispondono   alle   seguenti   caratteristiche
generali: 
    a) programmi a forte integrazione fra  assistenza  ospedaliera  e
territoriale, sanitaria e sociale, con particolare  riferimento  alla
assistenza per patologie croniche di lunga durata o recidivanti; 
    b) programmi di assistenza ad elevato grado di  personalizzazione
della prestazione o del servizio reso alla persona; 
    c) attivita' svolte nell'ambito della partecipazione a  programmi
di prevenzione; 
    d) programmi di assistenza a malattie rare; 
    e) attivita' con rilevanti  costi  di  attesa,  ivi  compreso  il
sistema di allarme sanitario e di trasporto in emergenza, nonche'  il
funzionamento della centrale operativa, di cui all'atto di  indirizzo
e coordinamento approvato con decreto dei Presidente della Repubblica
27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 21 marzo
1992; 
    f) programmi sperimentali di assistenza; 
    g) programmi di trapianto  di  organo,  di  midollo  osseo  e  di
tessuto, ivi compresi il mantenimento e  monitoraggio  del  donatore,
l'espianto degli organi da cadavere, le attivita'  di  trasporto,  il
coordinamento  e  l'organizzazione  della  rete  di  prelievi  e   di
trapianti, gli accertamenti preventivi sui donatori. 
  3.  I  criteri  generali  per   la   definizione   delle   funzioni
assistenziali  e  per  la  determinazione  della  loro  remunerazione
massima sono  stabiliti  con  apposito  decreto  del  Ministro  della
sanita', sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome, sulla base di  standard  organizzativi  e  di
costi unitari predefiniti  dei  fattori  produttivi,  tenendo  conto,
quando appropriato, del volume dell'attivita' svolta. 
  4. La remunerazione delle attivita' assistenziali diverse da quelle
di cui al comma 2 e'  determinata  in  base  a  tariffe  predefinite,
limitatamente  agli  episodi  di  assistenza  ospedaliera  per  acuti
erogata in regime di degenza ordinaria e  di  day  hospital,  e  alle
prestazioni  di   assistenza   specialistica   ambulatoriale,   fatta
eccezione per le attivita' rientranti nelle funzioni di cui al  comma
3. 
  5. Il Ministro della  sanita',  sentita  l'Agenzia  per  i  servizi
sanitari regionali, d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 120,  comma  1,  lettera  g),  del
decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  con  apposito  decreto
individua i sistemi di classificazione che  definiscono  l'unita'  di
prestazione o di  servizio  da  remunerare  e  determina  le  tariffe
massime da corrispondere alle strutture  accreditate,  tenuto  conto,
nel rispetto dei principi di efficienza e  di  economicita'  nell'uso
delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard  delle
prestazioni calcolati  in  riferimento  a  strutture  preventivamente
selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e  qualita'
dell'assistenza come risultanti dai  dati  in  possesso  del  Sistema
informativo sanitario;  b)  costi  standard  delle  prestazioni  gia'
disponibili presso le regioni e le province  autonome;  c)  tariffari
regionali e differenti  modalita'  di  remunerazione  delle  funzioni
assistenziali attuate nelle regioni e  nelle  province  autonome.  Lo
stesso decreto  stabilisce  i  criteri  generali,  nel  rispetto  del
principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio
derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e  regionale,
in base ai quali le regioni adottano il proprio  sistema  tariffario,
articolando tali tariffe per classi  di  strutture  secondo  le  loro
caratteristiche organizzative e di attivita', verificate in  sede  di
accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di  cui  al
presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della
congruita' delle risorse a carico del Servizio  sanitario  nazionale.
Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori  alle
tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali.  A  decorrere
dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  disposizione  e'
abrogato il decreto  del  Ministro  della  sanita'  15  aprile  1994,
recante "Determinazione dei criteri generali per la fissazione  delle
tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica,  riabilitativa
ed ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  107  del  10
maggio 1994. 
  6.  Con  la  procedura  di  cui  al  comma   5,   sono   effettuati
periodicamente la revisione  del  sistema  di  classificazione  delle
prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe,  tenendo  conto
della definizione dei livelli essenziali ed uniformi di assistenza  e
delle relative previsioni di spesa,  dell'innovazione  tecnologica  e
organizzativa,  nonche'  dell'andamento  del  costo  dei   principali
fattori produttivi. 
  7. Il Ministro della sanita', con proprio decreto, d'intesa con  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina le modalita'  di
erogazione e di remunerazione dell'assistenza protesica, compresa nei
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 1, anche preved-
endo il ricorso all'assistenza in forma indiretta. 
  8. Il Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e  di  Bolzano,  sentita  l'Agenzia  per  i  servizi  sanitari
regionali, con apposito decreto, definisce i criteri generali per  la
compensazione dell'assistenza prestata a cittadini in regioni diverse
da quelle di residenza.  Nell'ambito  di  tali  criteri,  le  regioni
possono  stabilire   specifiche   intese   e   concordare   politiche
tariffarie, anche  al  fine  di  favorire  il  pieno  utilizzo  delle
strutture e l'autosufficienza di ciascuna regione, nonche'  l'impiego
efficiente  delle  strutture  che  esercitano  funzioni   a   valenza
interregionale e nazionale.