DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 27-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                          Art. 8-quinquies 
                       (Accordi contrattuali) 
  1. Le regioni, entro sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999,  n.  229,  definiscono
l'ambito di applicazione degli accordi contrattuali ed individuano  i
soggetti interessati, con specifico riferimento ai seguenti aspetti: 
    a) individuazione delle responsabilita' riservate alla regione  e
di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali  nella  definizione
degli accordi contrattuali e nella verifica del loro rispetto; 
    b) indirizzi per la formulazione dei programmi di attivita' delle
strutture interessate,  con  l'indicazione  delle  funzioni  e  delle
attivita' da potenziare e da depotenziare,  secondo  le  linee  della
programmazione regionale e nel rispetto delle priorita' indicate  dal
Piano sanitario nazionale; 
    c) determinazione del piano delle attivita'  relative  alle  alte
specialita' ed alla rete dei servizi di emergenza; 
    d)  criteri  per  la  determinazione  della  remunerazione  delle
strutture ove queste abbiano erogato volumi di prestazioni  eccedenti
il  programma  preventivo  concordato,  tenuto   conto   del   volume
complessivo di attivita' e del  concorso  allo  stesso  da  parte  di
ciascuna struttura. 
  ((1-bis. I soggetti privati di cui al comma 1 sono individuati,  ai
fini della stipula degli  accordi  contrattuali,  mediante  procedure
trasparenti, eque e  non  discriminatorie,  previa  pubblicazione  da
parte delle regioni di un  avviso  contenente  criteri  oggettivi  di
selezione,  che  valorizzino  prioritariamente  la   qualita'   delle
specifiche prestazioni sanitarie da erogare.  La  selezione  di  tali
soggetti deve essere effettuata periodicamente,  tenuto  conto  della
programmazione sanitaria regionale e sulla base  di  verifiche  delle
eventuali   esigenze   di    razionalizzazione    della    rete    in
convenzionamento  e,  per  i  soggetti  gia'  titolari   di   accordi
contrattuali, dell'attivita' svolta;  a  tali  fini  si  tiene  conto
altresi'  dell'effettiva  alimentazione  in  maniera  continuativa  e
tempestiva  del  fascicolo  sanitario  elettronico  (FSE)  ai   sensi
dell'articolo  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma  7  del  medesimo
articolo 12,  nonche'  degli  esiti  delle  attivita'  di  controllo,
vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attivita'  erogate,
le cui modalita' sono definite con il  decreto  di  cui  all'articolo
8-quater, comma 7)). 
  2. In attuazione  di  quanto  previsto  dal  comma  1  ((e  con  le
modalita' di cui al comma 1-bis)), la regione e le  unita'  sanitarie
locali, anche attraverso valutazioni comparative della qualita' e dei
costi, definiscono accordi con le strutture pubbliche ed  equiparate,
comprese le aziende ospedaliero universitarie, e stipulano  contratti
con quelle private e con i professionisti accreditati, nonche' con le
organizzazioni pubbliche e private accreditate  per  l'erogazione  di
cure domiciliari, anche mediante intese con  le  loro  organizzazioni
rappresentative a livello regionale, che indicano: ((62)) 
    a) gli obiettivi di salute e  i  programmi  di  integrazione  dei
servizi; 
    b) il volume massimo di prestazioni  che  le  strutture  presenti
nell'ambito territoriale della medesima unita' sanitaria  locale,  si
impegnano ad assicurare, distinto per tipologia e  per  modalita'  di
assistenza. Le regioni possono individuare prestazioni  o  gruppi  di
prestazioni per i quali stabilire la  preventiva  autorizzazione,  da
parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso
le strutture o i professionisti accreditati; 
    c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare  riguardo
ad accessibilita', appropriatezza clinica ed organizzativa, tempi  di
attesa e continuita' assistenziale; 
    d)  il  corrispettivo  preventivato  a  fronte  delle   attivita'
concordate, globalmente  risultante  dalla  applicazione  dei  valori
tariffari  e  della  remunerazione  extra-tariffaria  delle  funzioni
incluse nell'accordo, da  verificare  a  consuntivo  sulla  base  dei
risultati raggiunti e delle attivita' effettivamente  svolte  secondo
le indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d); 
    e) il  debito  informativo  delle  strutture  erogatrici  per  il
monitoraggio degli accordi  pattuiti  e  le  procedure  che  dovranno
essere seguite per il controllo esterno della appropriatezza e  della
qualita' della assistenza prestata e delle prestazioni rese,  secondo
quanto previsto dall'articolo 8-octies. 
    e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il  rispetto
del limite di remunerazione delle strutture correlato  ai  volumi  di
prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che  in
caso di incremento a seguito di modificazioni,  comunque  intervenute
nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari  regionali  per
la remunerazione delle prestazioni di assistenza  ospedaliera,  delle
prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonche'  delle
altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di
prestazioni  remunerate,  di  cui  alla  lettera   b),   si   intende
rideterminato nella misura  necessaria  al  mantenimento  dei  limiti
indicati alla lettera d), fatta salva la possibile stipula di accordi
integrativi,  nel  rispetto  dell'equilibrio  economico   finanziario
programmato. 
  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  2-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  2-quater. Le regioni stipulano accordi con le  fondazioni  istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico  e  con  gli  istituti  di
ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con  gli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono
definiti con le modalita' di cui all'articolo 10 comma 2 del  decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le  regioni  stipulano  altresi'
accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41  e
43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni, che prevedano che l'attivita'  assistenziale,  attuata
in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata
a prestazione in base ai tetti di spesa ed  ai  volumi  di  attivita'
predeterminati  annualmente  dalla   programmazione   regionale   nel
rispetto dei vincoli di bilancio,  nonche'  sulla  base  di  funzioni
riconosciute dalle regioni,  tenendo  conto  nella  remunerazione  di
eventuali risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  e
successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti  accordi  e  ai
predetti contratti si applicano le disposizioni di cui  al  comma  2,
lettere a), b), c), e) ed e-bis. 
  2-quinquies. In caso di mancata stipula degli  accordi  di  cui  al
presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo
8-quater delle strutture e dei  professionisti  eroganti  prestazioni
per conto del Servizio sanitario nazionale interessati e' sospeso. 
 
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AGGIORNAMENTO (62) 
  La L. 5 agosto 2022, n. 118 ha disposto (con l'art.  15,  comma  1,
lettera b)) che "al comma 2, alinea, dopo le parole:  «dal  comma  1»
sono inserite le seguenti: «e con le modalita' di cui al comma 1-bis»
e le  parole:  «,  anche  attraverso  valutazioni  comparative  della
qualita' dei costi,» sono soppresse".