DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 27-9-2000
aggiornamenti all'articolo
                            Art 3-octies 
               (Area delle professioni sociosanitarie) 
  1. Con decreto del Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro per la solidarieta' sociale e con il  Ministro  del  tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sentito  il  Consiglio
superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo
Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano,  entro
novanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  ((del  decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229,)) e'  disciplinata  l'istituzione
all'interno   del    Servizio    sanitario    nazionale,    dell'area
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e sono individuate le
relative discipline della dirigenza sanitaria. 
  2. Con decreto del Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro  per  la  solidarieta'  sociale,  sentito  il  Ministro  per
l'universitae la ricerca scientifica e  tecnologica  e  acquisito  il
parere del Consiglio superiore di sanita', sono integrate le  tabelle
dei  servizi  e  delle  specializzazioni  equipollenti  previste  per
l'accesso alla dirigenza sanitaria del Servizio sanitario  nazionale,
in  relazione  all'istituzione  dell'area  sociosanitaria  a  elevata
integrazione sanitaria. 
  3. Con decreto del Ministro. della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro per la solidarieta' sociale, sono individuati, sulla base di
parametri e criteri generali definiti dalla Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.281,  i
profili professionali dell'area sociosanitaria a elevata integrazione
sanitaria. 
  4. Le figure professionali di  livello  non  dirigenziale  operanti
nell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare
con corsi di diploma universitario, sono individuate con  regolamento
del  Ministro   della   sanita',   di   concerto   con   i   Ministri
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e  per  la
solidarieta' sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto  1988,  n.  400;  i  relativi  ordinamenti  didattici  sono
definiti dagli atenei, ai sensi dell'articolo  17,  comma  95,  della
legge 15  maggio  1997,  n.  127,  sulla  base  di  criteri  generali
determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri
interessati,  tenendo   conto   dell'esigenza   di   una   formazione
interdisciplinare adeguata  alle  competenze  delineate  nei  profili
professionali e  attuata  con  la  collaborazione  di  piu'  facolta'
universitarie. 
  5. Le figure  professionali  operanti  nell'area  sociosanitaria  a
elevata integrazione sanitaria, da formare  in  corsi  a  cura  delle
regioni, sono individuate con regolamento del Ministro della  sanita'
di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le  regioni  e  le
provincie autonome di Trento e Bolzano, ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con  lo  stesso  decreto
sono definiti i relativi ordinamenti didattici.