DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
vigente al 23/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-2-2013
aggiornamenti all'articolo
                            Art. 136-bis 
(Disposizioni in materia  di  patenti  di  guida  e  di  abilitazioni
professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello  Spazio
                         economico europeo). 
 
  1. Le patenti di guida rilasciate dagli  Stati  membri  dell'Unione
europea  e  dello  Spazio  economico  europeo  sono  equiparate  alle
corrispondenti patenti di guida  italiane.  I  conducenti  muniti  di
patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  appartenente  all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, sono  tenuti  all'osservanza
di tutte le disposizioni e le norme di  comportamento  stabilite  nel
presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per  i
titolari di patente italiana. 
  2.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico
europeo,  che  abbia  acquisito  residenza   in   Italia   ai   sensi
dell'articolo  118-bis,  puo'  richiedere  il  riconoscimento   della
medesima da  parte  dello  Stato  italiano.  Alle  patenti  di  guida
rilasciate da Stati dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo  riconosciute  dall'autorita'   italiana,   si   applica   la
disciplina dell'articolo 126-bis. 
  3.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico
europeo,  che  abbia  acquisito  residenza   in   Italia   ai   sensi
dell'articolo 118-bis, puo' richiedere la conversione  della  patente
posseduta  in  patente  di  guida  italiana,  valida  per  le  stesse
categorie  alle  quali  e'  abilitato,  senza  sostenere  l'esame  di
idoneita' di cui all'articolo  121.  L'ufficio  della  motorizzazione
provvede a tale fine a verificare  per  quale  categoria  la  patente
posseduta sia  effettivamente  in  corso  di  validita'.  La  patente
convertita e' ritirata e  restituita,  da  parte  dell'ufficio  della
motorizzazione che  ha  provveduto  alla  conversione,  all'autorita'
dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.  Le  medesime
disposizioni si applicano per le  abilitazioni  professionali,  senza
peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo  a
se' stante.  Il  titolare  di  patente  di  guida,  senza  limiti  di
validita' amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione  della
residenza normale, deve  procedere  alla  conversione  della  patente
posseduta. 
  4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno
Stato dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo,  che
abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo  118-bis
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tale fine  e'
fatto obbligo al titolare  di  procedere  al  riconoscimento  o  alla
conversione  della  patente  posseduta  prima  di   sottoporsi   alla
revisione. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la
patente di guida  della  quale  si  chiede  il  riconoscimento  o  la
conversione e' sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata. 
  6.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico
europeo,  che  abbia  acquisito  residenza   in   Italia   ai   sensi
dell'articolo  118-bis,   puo'   ottenere   da   un   ufficio   della
motorizzazione il rilascio di un duplicato della  patente  posseduta,
qualora questa  sia  stata  smarrita  o  sottratta.  L'ufficio  della
motorizzazione  procede  al  rilascio  del  duplicato  in  base  alle
informazioni in proprio  possesso  o,  se  del  caso,  in  base  alle
informazioni acquisite presso le autorita' competenti dello Stato che
ha rilasciato la patente originaria. 
  7. Il  titolare  di  patente  di  guida  rilasciata  da  uno  Stato
dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo  che  guidi
veicoli senza la prescritta abilitazione professionale,  e'  soggetto
alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18. 
  8.  Il  titolare  di  patente  di  guida   o   altra   abilitazione
professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione  europea  o  dello
Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi  dell'articolo
118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti  di  validita',
e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   pecuniaria   di   cui
all'articolo 126, comma 11.  Alla  violazione  consegue  la  sanzione
amministrativa  accessoria  del  ritiro  del  documento  scaduto   di
validita', secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le
medesime sanzioni  si  applicano  nell'ipotesi  di  violazione  delle
disposizioni del comma 3, ultimo periodo. 
  9.  Il  titolare  di  patente  di  guida   o   altra   abilitazione
professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione  europea  o  dello
Spazio  economico  europeo,  non  residente  in   Italia   ai   sensi
dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti  documenti  scaduti
di validita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  di
cui  all'articolo  126,  comma  11.  Si  applicano  le   disposizioni
((dell'articolo 135, comma 13, terzo periodo)). (102) 
 
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AGGIORNAMENTO (102) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB".