DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
vigente al 23/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 135 
(Circolazione  con  patenti  di  guida  rilasciate   da   Stati   non
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). 
 
  1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali,  i
titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente
all'Unione europea o allo Spazio economico europeo  possono  condurre
sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente  posseduta
li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia  da  oltre
un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un  permesso
internazionale ovvero una traduzione  ufficiale  in  lingua  italiana
della  predetta  patente.  La  patente  di  guida  ed   il   permesso
internazionale devono essere in corso di validita'. 
  2. Il permesso internazionale e' emesso  dall'autorita'  competente
che ha rilasciato la patente ed e' conforme  a  quanto  stabilito  in
convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito. 
  3. I conducenti muniti di  patente  rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo  nel
quale, per la guida di determinati veicoli, e' prescritto il possesso
di un certificato di abilitazione professionale  o  di  altri  titoli
abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo  Stato  stesso,
devono  essere  muniti,  per  la  guida  dei  suddetti  veicoli,  dei
necessari titoli abilitativi di cui  sopra,  concessi  dall'autorita'
competente dello Stato ove e' stata rilasciata la patente. 
  4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno  Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni  e  le  norme  di
comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo
quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano  le  sanzioni  previste
per i titolari di patente italiana. 
  5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
commette una violazione dalla quale, ai sensi  del  presente  codice,
derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
patente di guida, il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che  nei
quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata  della
sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede
la restituzione della patente trascorso il  predetto  termine.  Ferma
restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla  guida  nel
territorio  nazionale,  qualora,  anche  prima  della  scadenza   del
predetto termine, il titolare  della  patente  ritirata  dichiari  di
lasciare il territorio nazionale,  puo'  richiedere  la  restituzione
della patente stessa al prefetto. Il prefetto da'  comunicazione  del
provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici  giorni  dalla
sua  adozione,  all'Autorita'  che   ha   emesso   la   patente.   Il
provvedimento di inibizione alla guida sul  territorio  nazionale  e'
notificato all'interessato nelle forme di cui all'articolo 201 ed  ha
efficacia dal momento della notifica  del  provvedimento  ovvero  dal
ritiro del documento, se questo  e'  stato  disposto  contestualmente
all'accertamento della violazione. In tale ultimo caso, il conducente
non residente in Italia e' invitato  ad  eleggere  un  domicilio  sul
territorio  nazionale,  ai   fini   della   notifica   del   predetto
provvedimento. 
  6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
commette una violazione dalla quale, ai sensi  del  presente  codice,
derivi la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  revoca  della
patente di guida, il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che  nei
quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per
tre  anni  quando  e'  prevista  la  revoca  per   violazione   delle
disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le
procedure del comma 5. 
  7. Qualora un conducente circoli in  violazione  del  provvedimento
emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora
il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi
del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi  15  e
17. 
  8. Il titolare di patente di guida  rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo  che
circoli sul territorio nazionale  senza  il  permesso  internazionale
ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma ((da  €
408 a € 1.634)). (133) (145) ((163)) 
  9. Chiunque viola le disposizioni del  comma  2  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da 80 euro a 317
euro)). (145) ((163)) 
  10. Chiunque guida  munito  della  patente  di  guida  ma  non  del
certificato di  abilitazione  professionale  o  di  idoneita'  quando
prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma ((da € 408 a € 1.634)). (133) (145) ((163)) 
  11. Ai titolari di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno  dell'acquisizione   della
residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non piu' in corso
di validita' si applicano le  sanzioni  previste  dall'articolo  116,
commi 15 e 17. 
  12. Ai  titolari  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea  o  allo
Spazio economico europeo, che, trascorso piu' di un anno  dal  giorno
dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia,  guidano  con
l' abilitazione professionale eventualmente  richiesta  non  piu'  in
corso di validita', si applicano le sanzioni  previste  dall'articolo
116, commi 16 e 18. 
  13. Il titolare di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da  non  oltre  un
anno, guida con patente,  scaduta  di  validita',  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11.
La medesima sanzione si applica al  titolare  di  patente  di  guida,
rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea  o  dello
Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il
predetto documento scaduto di  validita'.  La  patente  e'  ritirata,
contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed  inviata,
entro i  cinque  giorni  successivi,  al  prefetto  del  luogo  della
commessa violazione che,  entro  i  quindici  giorni  successivi,  la
trasmette all'autorita' dello Stato che l'ha emessa. Le  disposizioni
precedenti si applicano anche nel  caso  di  guida  con  abilitazione
professionale, ove richiesta, scaduta di validita'. 
  14. Il titolare di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno  dell'acquisizione   della
residenza in Italia, guida con patente  in  corso  di  validita',  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui  all'articolo
126,  comma  11.  Il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del  luogo  della  commessa  violazione  che,
entro i quindici giorni successivi, lo  trasmette  all'ufficio  della
motorizzazione civile  competente  in  ragione  della  residenza  del
titolare dei documenti predetti, ai fini della  conversione.  Qualora
la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto  la  trasmette
all'autorita' dello Stato che l'ha rilasciata. 
                                                          (102) (114) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22  dicembre  2010  (in  G.U.  31/12/2010,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (102) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303), prendendo
in considerazione gli importi delle sanzioni  cosi'  come  aggiornati
dal Decreto 22 dicembre 2010 (in  G.U.  31/12/2010,  n.  305),  aveva
previsto (con l'art. 1, comma 1) che la sanzione da  €  80  a  €  318
dovesse intendersi sostituita dalla sanzione da € 84 a € 335 e che la
sanzione da €  159  a  €  639  dovesse  intendersi  sostituita  dalla
sanzione da € 168 a € 674. Tali modifiche devono intendersi  superate
da quelle disposte dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 a  decorrere  dal
19 gennaio 2013. 
  Lo stesso Decreto 19 dicembre 2012 (in  G.U.  31/12/2012,  n.  303)
aveva inoltre previsto (con l'art. 1,  comma  2)  che  le  suindicate
modifiche avrebbero avuto effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (163) 
  Il Decreto 31  dicembre  2020  (in  G.U.  31/12/2020,  n.  323)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.