DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
vigente al 23/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-8-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 126 
     (Durata e conferma della validita' della patente di guida). 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  119,  la  durata
della  validita'  delle  patenti  di  guida  e  dei  certificati   di
abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10,  e'
regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma  della
validita' delle patenti di guida e dei  certificati  di  abilitazione
professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10,  e'  subordinata
alla permanenza dei requisiti fisici e  psichici  di  idoneita'  alla
guida. 
  2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1,  B  e  BE
sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o  confermate  a
chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per  cinque
anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di  eta'  sono  valide
per tre anni. 
  3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide
per cinque anni fino al compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di
eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo  accertamento
dei requisiti fisici e psichici in commissione medica  locale.  Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 115,  comma  2,  lettera  a),  al
compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di  eta',  le  patenti  di
categoria C e CE abilitano alla guida di autotreni ed  autoarticolati
di massa complessiva a pieno carico non superiore a 20 t. 
  4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono  valide
per cinque anni e per tre anni a partire  dal  settantesimo  anno  di
eta'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera
b), al compimento del sessantesimo anno di eta', le patenti di  guida
di categoria D1 o D, ovvero di categoria  D1E  o  DE  abilitano  alla
guida solo di veicoli per i quali  e'  richiesto  rispettivamente  il
possesso delle patenti di  categoria  B  o  BE.  E'  fatta  salva  la
possibilita' per il titolare di richiedere la riclassificazione della
patente D1 o D, ovvero,  D1E  o  DE  rispettivamente  in  patente  di
categoria B o BE. 
  5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati  e  minorati
fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1 e B sono valide per  cinque
anni; qualora siano rilasciate o confermate  a  chi  ha  superato  il
settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni. Alle  patenti  di
guida speciali delle  categorie  C1,  C,  D1  e  D  si  applicano  le
disposizioni dei commi 3 e 4. 
  6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4  e  5,
al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano  la  validita'
della patente posseduta ogni due anni. 
  7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di
validita' dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA  e
KB e' effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo
di validita' della patente di guida. 
  8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8-ter, la validita'  della
patente  e'  confermata   dal   competente   ufficio   centrale   del
Dipartimento per la mobilita' sostenibile, che trasmette per posta al
titolare della patente di guida un duplicato della patente  medesima,
con l'indicazione del nuovo  termine  di  validita'.  A  tal  fine  i
sanitari  indicati  nell'articolo  119,  comma  2,  sono   tenuti   a
trasmettere al suddetto ufficio del  Dipartimento  per  la  mobilita'
sostenibile, nel termine di cinque giorni decorrente  dalla  data  di
effettuazione della visita medica, i  dati  e  ogni  altro  documento
utile ai fini dell'emissione del duplicato della patente  di  cui  al
primo  periodo.  Analogamente  procedono  le   commissioni   di   cui
all'articolo 119, comma 4. Non possono essere sottoposti alla  visita
medica i conducenti  che  non  dimostrano,  previa  esibizione  delle
ricevute, di avere effettuato i versamenti in conto corrente  postale
degli importi dovuti per la conferma di validita'  della  patente  di
guida. Il personale sanitario che effettua la visita e'  responsabile
in solido dell'omesso pagamento. Il titolare della patente, dopo aver
ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente
scaduta di validita'. 
  8-bis. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso  la
commissione medica locale di cui  all'articolo  119,  comma  4,  agli
accertamenti per la  verifica  della  persistenza  dei  requisiti  di
idoneita' psicofisica richiesti per il  rinnovo  di  validita'  della
patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta,
un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale  della
procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio  di  guida
e' subordinato alla  verifica  dell'insussistenza  di  condizioni  di
ostativita' presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di
cui all'articolo 226, comma 10. Il permesso provvisorio di guida  non
e' rilasciato ai titolari di patente di guida che  devono  sottoporsi
agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187,  comma
6. 
  8-ter. Qualora una patente di guida sia scaduta da piu'  di  cinque
anni, la conferma della  validita'  e'  subordinata  anche  all'esito
positivo di un esperimento  di  guida  finalizzato  a  comprovare  il
permanere dell'idoneita' tecnica alla guida del titolare. A tal fine,
gli uffici periferici del Dipartimento per la  mobilita'  sostenibile
rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica di cui al
comma 8 e su richiesta del conducente, una ricevuta  di  prenotazione
dell'esperimento di guida, valida per condurre  il  veicolo  fino  al
giorno della prova. L'esperimento di guida  consiste  nell'esecuzione
di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti  di  guida
nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacita' e  dei
comportamenti per  il  conseguimento  della  patente  della  medesima
categoria  di  quella  posseduta.  ((In  caso   di   esito   negativo
dell'esperimento di guida, la patente e' revocata con decorrenza  dal
giorno stesso della prova.  In  caso  di  assenza  del  titolare,  la
patente  e'  sospesa  fino  all'esito  positivo   di   un   ulteriore
esperimento di guida che dovra' essere richiesto dall'interessato. La
sospensione decorre dal giorno successivo a  quello  fissato  per  la
prova senza necessita' di emissione di un ulteriore provvedimento  da
parte degli uffici  periferici  del  Dipartimento  per  la  mobilita'
sostenibile)). 
  9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in  un
altro Stato per un periodo di almeno sei  mesi,  la  validita'  della
patente  e'  altresi'  confermata,  tranne  per   i   casi   previsti
nell'articolo   119,   commi   2-bis    e    4,    dalle    autorita'
diplomatico-consolari italiane presenti  negli  Stati  medesimi,  che
rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici  e  psichici  da
parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati  italiani,
una  specifica  attestazione  che  per  il  periodo   di   permanenza
all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti
di idoneita' psichica e fisica. Chi ha rinnovato la patente di  guida
presso un'autorita' diplomatico-consolare italiana in uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio  economico  europeo  ha
l'obbligo, entro sei mesi dalla  riacquisizione  della  residenza  in
Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria
prevista al comma 8. Si applicano le disposizioni  di  cui  al  comma
8-ter. 
  10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti  di  cui
al comma 8 rilevi che siano venute a mancare  le  condizioni  per  la
conferma  della  validita'  della  patente,  comunica  al  competente
ufficio della Direzione generale per la motorizzazione per i  servizi
ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione
del   Dipartimento   per    la    mobilita'    sostenibile    l'esito
dell'accertamento stesso per i provvedimenti  di  cui  agli  articoli
129, comma 2, e 130. 
  10-bis. La commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma
4, che, a seguito di accertamento dell'idoneita' psicofisica,  valuta
che il conducente debba procedere al declassamento della  patente  di
guida,  trasmette,  per  via  informatica,  i  dati  del   conducente
all'Ufficio centrale operativo,  che  provvede  alla  stampa  e  alla
spedizione della nuova patente di guida.  Contenuti  e  modalita'  di
trasmissione dei dati della  commissione  medica  locale  all'Ufficio
centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la  navigazione,
gli affari generali ed il personale  sono  fissati  con  decreto  del
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (173) 
  11.  Chiunque  guida  con  patente   o   con   altra   abilitazione
professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12,  scaduti
di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da € 158 a € 638. Alla violazione consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della patente,  del  certificato
di abilitazione professionale di tipo  KA  o  KB  o  della  carta  di
qualificazione del conducente rilasciata ad un conducente titolare di
patente di guida emessa da altro Stato, secondo le norme del capo  I,
sezione II, del titolo VI. Al conducente titolare di patente di guida
italiana  che,   nell'esercizio   dell'attivita'   professionale   di
autotrasporto  per  la  quale  e'  richiesta  l'abilitazione  di  cui
all'articolo 116, comma 11, guida con tale abilitazione  scaduta,  si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 216, comma 6.  (115)  (133)
(145) (163) 
  12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e'
punito con le sanzioni di cui  all'articolo  116,  comma  15-bis.  Le
medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le  disposizioni  del
comma 4, secondo periodo. 
                                                          (102) (114) 
 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 25 novembre 1995,  n.  501,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del
D.P.R. 19 aprile 1994, n.  575,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 2, comma 2) che le modifiche  di  cui  ai  commi  5  e  6  del
presente articolo decorrono dal 1 ottobre 1995. 
  Il D.L. 25 novembre 1995,  n.  501,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha inoltre  disposto  (con  l'art.  2,
comma 4) che e' prorogata  al  31  dicembre  1997  la  validita'  dei
certificati di abilitazione professionale  di  cui  al  comma  4  del
presente articolo, fermo restando che il certificato di  abilitazione
professionale deve essere  rinnovato  contestualmente  alla  scadenza
delle patente di guida dei veicoli. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (99) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 21,  comma  3)
che "Le disposizioni  del  comma  5  dell'articolo  126  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato  dal  comma  1
del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di cui al comma 2". 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che la  presente  modifica  avra'  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (102) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303), prendendo
in considerazione gli importi delle sanzioni  cosi'  come  aggiornati
dal Decreto 22 dicembre 2010 (in  G.U.  31/12/2010,  n.  305),  aveva
previsto (con l'art. 1, comma 1) che la sanzione da €  159  a  €  639
dovesse intendersi sostituita dalla sanzione da € 168 a €  674.  Tale
modifica deve intendersi superata da quella disposta  dal  D.Lgs.  18
aprile 2011, n. 59 a decorrere dal 19 gennaio 2013. 
  Lo stesso Decreto 19 dicembre 2012 (in  G.U.  31/12/2012,  n.  303)
aveva inoltre previsto (con l'art. 1,  comma  2)  che  le  suindicate
modifiche avrebbero avuto effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (115) 
  Il D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 2 ha disposto (con l'art.  24,  comma
5) che "Le disposizioni  di  cui  all'articolo  126,  comma  11,  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni, come modificato  dall'articolo  5,  comma  1,  lettera
b-bis), del  presente  decreto,  sono  applicabili  a  decorrere  dal
novantesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in  vigore  di
quest'ultimo". 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (163) 
  Il Decreto 31  dicembre  2020  (in  G.U.  31/12/2020,  n.  323)  ha
disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021. 
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AGGIORNAMENTO (173) 
  Il D.L. 16 giugno 2022, n. 68 ha disposto (con l'art. 7,  comma  1,
lettera h)) che "al comma 10-bis,  le  parole:  «Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici» sono
sostituite   dalle   seguenti:   «Dipartimento   per   la   mobilita'
sostenibile»".