DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
vigente al 23/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 125 
  1. Il rilascio della patente di guida e' subordinato alle  seguenti
condizioni: 
    a) la patente per  le  categorie  C1,  C,  D1  o  D  puo'  essere
rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso  di  patente  di
categoria B; 
    b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE puo'  essere
rilasciata unicamente ai  conducenti  gia'  in  possesso  di  patente
rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D. 
  2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue: 
    a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o  DE  e'
valida per i complessi di veicoli della categoria BE; 
    b) la patente rilasciata per la categoria CE  e'  valida  per  la
categoria DE, purche' il relativo titolare sia gia'  in  possesso  di
patente per la categoria D; 
    c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE e' valida per i
complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E; 
    d) la patente rilasciata per una qualsiasi  categoria  e'  valida
per i veicoli della categoria AM; 
    e) la patente rilasciata per la categoria A2 e' valida anche  per
la categoria A1; 
    f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D e'  valida,
rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1; 
    g) la patente speciale di guida delle categorie AM,  A1,  A2,  A,
B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata  a  mutilati  o  minorati  fisici  e'
valida soltanto per la guida dei veicoli  aventi  le  caratteristiche
indicate nella patente stessa; 
    h)  la  patente  di  guida  della  categoria  B  e'  valida,  sul
territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore  a
15 kW, purche' il titolare abbia almeno 21 anni,  nonche'  i  veicoli
della categoria A1. 
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito  di
patente di guida recante un codice unionale o  nazionale  relativo  a
"MODIFICHE DEL VEICOLO", conduce un veicolo o circola  in  condizioni
diverse da quelle indicate dai  predetti  codici,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma ((da  €  158  a  €
638)). (133) (145) ((163)) 
  3-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito
di patente di guida recante un codice unionale o nazionale relativo a
"CONDUCENTE  (motivi  medici)"  conduce  un  veicolo  o  circola   in
condizioni  diverse  da  quelle  indicate  dai  predetti  codici,  e'
soggetto alla sanzione di cui all'articolo 173, comma 3. 
  4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un  veicolo  diverso
da quello indicato e specialmente  adattato  in  relazione  alla  sua
mutilazione o minorazione,  ovvero  con  caratteristiche  diverse  da
quella indicate nella patente posseduta, e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma ((da 80 euro a 317  euro)).
(145) ((163)) 
  5. Dalle violazioni di cui ai commi 3  e  4  consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente  da  uno  a
sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
                                                          (102) (114) 
 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
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AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22  dicembre  2010  (in  G.U.  31/12/2010,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (102) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303), prendendo
in considerazione gli importi delle sanzioni  cosi'  come  aggiornati
dal Decreto 22 dicembre 2010 (in  G.U.  31/12/2010,  n.  305),  aveva
previsto (con l'art. 1, comma 1) che la sanzione da  €  80  a  €  318
dovesse intendersi sostituita dalla sanzione da € 84 a € 335 e che la
sanzione da €  159  a  €  639  dovesse  intendersi  sostituita  dalla
sanzione da € 168 a € 674. Tali modifiche devono intendersi  superate
da quelle disposte dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 a  decorrere  dal
19 gennaio 2013. 
  Lo stesso Decreto 19 dicembre 2012 (in  G.U.  31/12/2012,  n.  303)
aveva inoltre previsto (con l'art. 1,  comma  2)  che  le  suindicate
modifiche avrebbero avuto effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. 
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AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
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AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
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AGGIORNAMENTO (163) 
  Il Decreto 31  dicembre  2020  (in  G.U.  31/12/2020,  n.  323)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.