DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
vigente al 23/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-2-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 124. 
             (( [Testo applicabile dal 19 gennaio 2013] 
     Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici)) 
 
  ((1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con conducente a
terra, nonche' macchine operatrici,  escluse  quelle  a  vapore,  che
circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di  cui
all'articolo 116, comma 3, e precisamente: 
    a) della categoria A1, per la guida delle macchine agricole o dei
loro complessi che  non  superino  i  limiti  di  sagoma  e  di  peso
stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la  velocita'
di 40 km/h; 
    b) della categoria B,  per  la  guida  delle  macchine  agricole,
diverse da quelle di cui alla  lettera  a),  nonche'  delle  macchine
operatrici; 
    c) della categoria C1, per le macchine operatrici eccezionali. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti
sono stabiliti i tipi e le caratteristiche  dei  veicoli  di  cui  al
comma 1, lettere a) e b) che, eventualmente adattati, possono  essere
guidati da mutilati e minorati  fisici  con  patenti  speciali  delle
categorie A1 e B, previste dall'articolo 116, comma 3, lettere b)  ed
f). 
  3. Qualora non sia necessario prescrivere  adattamenti,  lo  stesso
decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche  dei
veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati  da  mutilati  e
minorati fisici. 
  4. Chiunque guida macchine agricole  o  macchine  operatrici  senza
essere munito della patente e' punito  ai  sensi  dell'articolo  116,
commi 15 e 17. All'incauto affidamento si applica la disposizione  di
cui all'articolo 116, comma 14.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
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AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
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AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  2)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che la  presente  modifica  avra'  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (102) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
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AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che la  presente  modifica  avra'  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2013.