DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

Nuovo codice della strada.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
vigente al 23/09/2023
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-1-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 115. 
    Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali 
 
  1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia  di  carta  di
qualificazione del conducente, chi guida veicoli  o  conduce  animali
deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 
    a) anni quattordici per guidare: 
      1) veicoli a trazione animale o condurre animali  da  tiro,  da
soma o da sella, ovvero armenti, greggi  o  altri  raggruppamenti  di
animali; 
      2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente  di
guida della categoria AM, purche' non trasportino altre persone oltre
al conducente; 
    b) anni sedici per guidare: 
      1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM; 
      2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1; 
      3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1; 
    c) anni diciotto per guidare: 
      1) NUMERO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115; 
      2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2; 
      3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B  e
BE; 
      4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e
C1E; 
    d) anni venti per guidare: 
      1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a
condizione che il conducente sia  titolare  della  patente  di  guida
della categoria A2 da almeno due anni; 
    e) anni ventuno per guidare: 
      1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A; 
      2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C  e
CE; 
      3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e
D1E; 
      4)  veicoli  per  i  quali  e'  richiesto  un  certificato   di
abilitazione professionale di tipo KA o  KB  nonche'  i  veicoli  che
circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177; 
    f) anni ventiquattro per guidare: 
      1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A; 
      2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D  e
DE. (102) 
  1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette  anni  e  che  sono
titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, e'  consentita,  a
fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a
pieno carico non superiore a 3,5 t,  con  esclusione  del  traino  di
qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto  dei  limiti  di
potenza specifica riferita alla tara di cui all'articolo  117,  comma
2-bis, purche' accompagnati da un conducente titolare di  patente  di
guida di categoria  B  o  superiore  da  almeno  dieci  anni,  previo
rilascio  di  un'apposita  autorizzazione  da  parte  del  competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, su istanza presentata al  medesimo  ufficio
dal genitore o dal legale rappresentante del minore. 
  1-ter.  Il  minore  autorizzato  ai  sensi  del  comma  1-bis  puo'
procedere alla guida accompagnato da uno  dei  soggetti  indicati  al
medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci  ore  di  corso
pratico di guida, delle quali  almeno  quattro  in  autostrada  o  su
strade extraurbane e due in condizione di  visione  notturna,  presso
un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. 
  1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo
non puo' prendere posto, oltre al conducente,  un'altra  persona  che
non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere
munito di un apposito contrassegno  recante  le  lettere  alfabetiche
"GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo
122. 
  1-quinquies. Nelle ipotesi di  guida  di  cui  al  comma  1-bis  si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117  e,  in
caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di  cui  al
comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e'  responsabile  del
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido  con  il
genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il tutore del
conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. 
  1-sexies. Nelle ipotesi di guida di  cui  al  comma  1-bis,  se  il
minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai  sensi  delle
disposizioni  del  presente  codice,  sono   previste   le   sanzioni
amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219,  e'  sempre
disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida  accompagnata.  Per
la  revoca   dell'autorizzazione   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 219, in quanto  compatibili.  Nell'ipotesi  di  cui  al
presente   comma   il   minore   non   puo'   conseguire   di   nuovo
l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. 
  1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui  al  comma  1-bis,  se  il
minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione,
si applicano le sanzioni amministrative previste  dall'articolo  122,
comma  8,  primo  e  secondo  periodo.  Si  applicano   altresi'   le
disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo. 
  2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato: 
    a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la
cui massa complessiva a pieno carico  sia  superiore  a  20  t.  Tale
limite puo' essere elevato, anno per anno, fino  a  sessantotto  anni
qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui  requisiti
fisici e psichici a seguito di visita medica  specialistica  annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo  le  modalita'  stabilite
nel regolamento; 
    b) anni  sessanta  per  guidare  autobus,  autocarri,  autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto  di  persone.  Tale
limite puo' essere elevato, anno per anno, fino  a  sessantotto  anni
qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui  requisiti
fisici e psichici a seguito di visita medica  specialistica  annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo  le  modalita'  stabilite
nel regolamento. (122) 
  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012,  N.  5,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35. (109) 
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  126,  comma  12,
chiunque guida veicoli  o  conduce  animali  e  non  si  trovi  nelle
condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto, salvo  quanto
disposto nei  successivi  commi,  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma ((da € 87  a  €  344)).  Qualora  trattasi  di
veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero  di  veicoli
per la  cui  guida  e'  richiesta  la  carta  di  qualificazione  del
conducente, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma ((da € 158 a € 638)). (19) (29) (43) (52)  (64)  (80)  (89)
(101) (102) (114) (124) (133) (145) ((163)) 
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2015, N. 115. 
  5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita'  di  veicoli  o  di
animali, ne affida o ne consente la condotta a  persone  che  non  si
trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 42  a  €
173 se si tratta  di  veicolo  o  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da € 26 a € 102. (19) (29) (43) (52) (64) (80)
(89) (101) (114) (124) (145) 
  6. Le violazioni alle disposizioni che precedono,  quando  commesse
con veicoli a motore, importano  la  sanzione  accessoria  del  fermo
amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI. 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 20  dicembre  1996  (in  G.U.  28/12/1996,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (29) 
  Il Decreto 22  dicembre  1998  (in  G.U.  28/12/1998,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (43) 
  Il Decreto 29  dicembre  2000  (in  G.U.  30/12/2000,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (52) 
  Il Decreto 24  dicembre  2002  (in  G.U.  30/12/2002,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (64) 
  Il Decreto 22  dicembre  2004  (in  G.U.  30/12/2004,  n.  305)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286  ha  disposto  (con  l'art.  18,
comma 1,  lettera  a))  che  i  conducenti,  muniti  della  carta  di
qualificazione del conducente, devono  aver  compiuto  18  anni,  per
guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e' richiesta la
patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle  limitazioni
di massa di cui al  comma  1,  lettera  d),  numero  2  del  presente
articolo. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (80) 
  Il Decreto 29  dicembre  2006  (in  G.U.  30/12/2006,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (89) 
  Il Decreto 17  dicembre  2008  (in  G.U.  30/12/2008,  n.  303)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal  D.Lgs.  22
dicembre 2008, n. 214, ha disposto (con l'art. 18, comma  1,  lettera
a)) che  i  conducenti  muniti  della  carta  di  qualificazione  del
conducente devono aver compiuto 18 anni per guidare  veicoli  adibiti
al trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida  delle
categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni  di  massa  di  cui  al
comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo,  a  condizione
di aver seguito il corso di formazione iniziale di  cui  all'articolo
19, comma 2 dello stesso D.Lgs. 286/2005. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (101) 
  Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto
(con l'art. 1, comma 2) che le presenti modifiche avranno  effetto  a
decorrere dal 1 gennaio 2011. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (102) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con gli artt. 2, comma
1, lettera b) e 28,  comma  1)  l'abrogazione  del  comma  2-bis  del
presente articolo a decorrere dal 19 gennaio 2013. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 28, comma 1) che  "Le  disposizioni
del presente decreto legislativo si  applicano  a  decorrere  dal  19
gennaio 2013, ad eccezione di  quelle  contenute  negli  articoli  9,
comma  2,  22,  comma  1,  e  23,  nonche'  nell'allegato  III,   con
riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE,
KA e KB". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 11, comma 1, lettera
a)) che "all'articolo 115, l'abrogazione del  comma  2-bis,  disposta
dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.  59,  e'
anticipata alla data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (114) 
  Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012, n. 303), prendendo
in considerazione gli importi delle sanzioni  cosi'  come  aggiornati
dal Decreto 22 dicembre 2010 (in  G.U.  31/12/2010,  n.  305),  aveva
previsto (con l'art. 1, comma 1) che la sanzione da €  159  a  €  639
dovesse intendersi sostituita dalla sanzione da € 168 a €  674  e  la
sanzione da da € 39 a  €  159  dovesse  intendersi  sostituita  dalla
sanzione da € 41 a € 168. Tali modifiche devono  intendersi  superate
da quelle disposte dal D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 a  decorrere  dal
19 gennaio 2013. 
  Lo stesso Decreto 19 dicembre 2012 (in  G.U.  31/12/2012,  n.  303)
aveva inoltre previsto (con l'art. 1,  comma  2)  che  le  suindicate
modifiche avrebbero avuto effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (122) 
  Il Decreto 17 maggio 1995, n. 317, come modificato dal  Decreto  10
gennaio 2014, n. 30, ha disposto (con l'art. 8,  comma  6)  che  "Gli
istruttori abilitati e autorizzati che hanno superato  il  limite  di
eta' di sessantotto anni, di cui all'articolo 115, comma  2,  lettera
a),  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,   possono
continuare a svolgere le  proprie  funzioni,  purche'  mantengano  la
titolarita' della patente di guida della categoria C o  CE,  con  gli
autoveicoli per i quali e' valida la patente di  cui  sono  titolari,
purche'  la  massa  autorizzata,   se   trattasi   di   autotreni   o
autoarticolati, non sia superiore a 20t". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (124) 
  Il Decreto 16  dicembre  2014  (in  G.U.  31/12/2014,  n.  302)  ha
disposto (con l'art. 1, comma 2) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (133) 
  Il Decreto 20  dicembre  2016  (in  G.U.  30/12/2016,  n.  304)  ha
disposto (con l'art. 1, comma  1)  che  la  presente  modifica  avra'
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (145) 
  Il Decreto 27  dicembre  2018  (in  G.U.  29/12/2018,  n.  301)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (163) 
  Il Decreto 31  dicembre  2020  (in  G.U.  31/12/2020,  n.  323)  ha
disposto (con l'art. 3, comma 1) che le  presenti  modifiche  avranno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.