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DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 86

Disciplina dell'offerta al pubblico, in Italia, di quote di fondi comuni di investimento collettivo in valori mobiliari esteri, non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE.

note: Entrata in vigore della legge: 29/02/1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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vigente al 07/11/2024
Testo in vigore dal:  1-7-1998
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 22, comma 1, lettera h), della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente la disciplina autorizzatoria e dei controlli relativa agli organismi esteri di investimento collettivo in valori mobiliari, non rientranti nell'applicazione delle direttive n. 85/611/CEE e n. 88/220/CEE;
Vista le deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58))
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera j)) che "Sono abrogati, ma continuano a essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto:(...)
j) gli articoli 1 e 2, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 86."