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DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 73

Attuazione della direttiva 87/357/CEE relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori.

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Testo in vigore dal:  28-2-1992

Art. 5

S a n z i o n i
1. Chiunque fabbrica, immette sul mercato, commercializza, importa od esporta prodotti che, pur non essendo alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da farli apparire come prodotti alimentari così da determinare il rischio che siano ingeriti o succhiati con pericolo per la salute dei consumatori, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena dell'arresto sino a sei mesi o dell'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri

ROMITA, Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie

DE MICHELIS, Ministro degli affari esteri

MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia

CARLI, Ministro del tesoro

BODRATO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

DE LORENZO, Ministro della sanità

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI